Art. 27
                    Durata giornaliera dei lavori

  1.  L'appaltatore  puo'  ordinare  ai propri dipendenti di lavorare
oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli
accordi  sindacali  di  lavoro,  dandone  preventiva comunicazione al
direttore   dei   lavori.   Il  direttore  dei  lavori  puo'  vietare
l'esercizio  di  tale facolta' qualora ricorrano motivati impedimenti
di  ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha
diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
  2.  Salva  l'osservanza  delle  norme  relative alla disciplina del
lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessita' che i lavori
siano  continuati  ininterrottamente  o  siano eseguiti in condizioni
eccezionali,  su  autorizzazione del responsabile del procedimento ne
da'   ordine  scritto  all'appaltatore,  il  quale  e'  obbligato  ad
uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.