Art. 28
               Valutazione dei lavori in corso d'opera

  1.   Ferme   le   disposizioni   del   regolamento  in  materia  di
contabilizzazione  e  di pagamento del corrispettivo, per determinati
manufatti il cui valore e' superiore alla spesa per la messa in opera
i  capitolati  speciali  possono  stabilire  anche  il  prezzo a pie'
d'opera,  e  prevedere  il  loro accreditamento in contabilita' prima
della  messa  in opera, in misura non superiore alla meta' del prezzo
stesso.
  2.  Salva  diversa  pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti e'
aggiunta  la  meta' di quello dei materiali provvisti a pie' d'opera,
destinati  ad  essere  impiegati  in  opere  definitive facenti parte
dell'appalto  ed  accettati  dal direttore dei lavori, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
  3.  I  materiali  e i manufatti portati in contabilita' rimangono a
rischio   e   pericolo  dell'appaltatore,  e  possono  sempre  essere
rifiutati  dal  direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 18, comma
1.