Art. 33 Tempo del giudizio 1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2. 2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non e' differibile nel tempo, la controversia arbitrale non puo' svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32. 3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte piu' domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.
Nota all'art. 33: - Il testo del comma 3 dell'art. 149 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il seguente. "3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne da' sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari".