Art. 33
                         Tempo del giudizio

  1.  L'appaltatore  che  intenda  far  valere le proprie pretese nel
giudizio  ordinario  o  arbitrale  deve  proporre la domanda entro il
termine  di  decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento
della   comunicazione   di   cui   all'articolo  149,  comma  3,  del
regolamento,  o  della  determinazione  prevista  dai  commi  1  e  2
dell'articolo  32  del  capitolato, oppure dalla scadenza dei termini
previsti dagli stessi commi 1 e 2.
  2.  Salvo  diverso  accordo  delle  parti, e qualora la domanda non
abbia  ad oggetto questioni la cui definizione non e' differibile nel
tempo,  la  controversia arbitrale non puo' svolgersi prima che siano
decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32.
  3.  Se  nel  corso dell'appalto sono state proposte piu' domande di
arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste
sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.
 
          Nota all'art. 33:
              - Il testo del comma 3 dell'art. 149 del citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
          e' il seguente.
              "3.   Nei   successivi   sessanta  giorni  la  stazione
          appaltante,  nelle  forme previste dal proprio ordinamento,
          assume  le  dovute determinazioni in merito alla proposta e
          ne   da'   sollecita   comunicazione  al  responsabile  del
          procedimento  e  all'appaltatore.  Nello  stesso termine la
          stazione  appaltante  acquisisce  gli  eventuali  ulteriori
          pareri ritenuti necessari".