Art. 34
                            Controversie

  1.  Se  il  contratto  o  gli  atti di gara non contengono espressa
clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie
derivanti  dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20
del  codice  di  procedura  civile,  al  giudice  del  luogo  dove il
contratto e' stato stipulato.
  2.  Se  le  parti  intendono  deferire  ad  arbitri le controversie
derivanti  dal  contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso
e'   fatto   richiamo   all'articolo  150  del  regolamento  ed  alle
disposizioni del presente articolo.
  3.  Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da
un  collegio  arbitrale  costituito  presso la Camera arbitrale per i
lavori  pubblici  secondo  le  modalita' previste dal regolamento. Il
giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute
nel  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici di concerto con il
Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32 della legge.
 
          Note all'art. 34:
              - Il  testo dell'art. 20 del codice di procedura civile
          e' il seguente:
              "Art.  20  (Foro  facoltativo  per  le cause relative a
          diritti di obbligazione). - Per le cause relative a diritti
          di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in
          cui  e'  sorta  o  deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in
          giudizio".
              - Il   testo  dell'art.  150  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
          seguente:
              "Art.  150  (Definizione  delle controversie). - 1. Nel
          caso  in  cui  gli atti contrattuali o apposito compromesso
          prevedono  che  le  eventuali  controversie  insorte tra la
          stazione   appaltante   e  l'appaltatore  siano  decise  da
          arbitri,  il giudizio e' demandato ad un collegio istituito
          presso  la Camera arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi
          dell'art. 32 della legge. L'arbitrato ha natura rituale.
              2.  Ciascuna  delle parti, nella domanda di arbitrato o
          nell'atto  di  resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di
          propria   competenza   tra  professionisti  di  particolare
          esperienza  nella  materia dei lavori pubblici; se la parte
          nei cui confronti e' diretta la domanda di arbitrato omette
          di  provvedervi,  alla  nomina  procede  il  presidente del
          tribunale  ai  sensi  dell'art. 810, comma 2, del codice di
          procedura civile.
              3.  Ad  iniziativa della parte piu' diligente, gli atti
          di  nomina  dei  due  arbitri  sono  trasmessi  alla Camera
          arbitrale  per  i  lavori  pubblici affinche' essa provveda
          alla  nomina  del terzo arbitro, con funzioni di presidente
          del  collegio,  scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla
          base di criteri oggettivi e predeterminati.
              4.  Le  parti  possono determinare la sede del collegio
          arbitrale  in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni
          regionali  dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi
          e'  alcuna  indicazione  della sede del collegio arbitrale,
          ovvero  se  non  vi  e'  accordo  fra le parti, questa deve
          intendersi  stabilita presso la sede della Camera arbitrale
          per i lavori pubblici.
              5.  Contestualmente  alla  nomina del terzo arbitro, la
          Camera  arbitrale  comunica  alle  parti  la  misura  e  le
          modalita'  del  deposito  da  effettuarsi  in  acconto  del
          corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari
          alla  costituzione  del  collegio,  il  giudizio  si svolge
          secondo  le  norme fissate dal decreto interministeriale di
          cui all'art. 32, secondo comma, della legge.
              6.  Il  corrispettivo  a  saldo  per la decisione della
          controversia  e' versato alla Camera arbitrale dalle parti,
          nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di
          cui  al suddetto decreto interministeriale e nel termine di
          trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
              - Il  testo dell'art. 32 della citata legge 11 febbraio
          1994, n. 109, e' il seguente:
              "Art.  32  (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
          le  controversie  derivanti  dall'esecuzione del contratto,
          comprese   quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento
          dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis,
          possono essere deferite ad arbitri.
              2.   Qualora   sussista  la  competenza  arbitrale,  il
          giudizio  e'  demandato ad un collegio arbitrale costituito
          presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita
          presso  l'Autorita' di cui all'art. 4 della presente legge.
          Con  decreto  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre
          mesi  dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono
          fissate  le  norme  di procedura del giudizio arbitrale nel
          rispetto  dei  principi  del  codice di procedura civile, e
          sono   fissate   le   tariffe  per  la  determinazione  del
          corrispettivo  dovuto  dalle  parti  per la decisione della
          controversia.
              3.  Il  regolamento  definisce altresi', ai sensi e con
          gli  effetti  di  cui  all'art.  3 della presente legge, la
          composizione  e  le modalita' di funzionamento della Camera
          arbitrale  per  i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
          la   Camera   arbitrale  dovra'  attenersi  nel  fissare  i
          requisiti  soggettivi  e  di  professionalita' per assumere
          l'incarico  di  arbitro,  nonche'  la  durata dell'incarico
          stesso,  secondo  principi  di trasparenza, imparzialita' e
          correttezza.
              4.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del regolamento
          cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
          47,  48,  49,  50  e  51  del capitolato generale d'appalto
          approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica
          16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
          collegi  arbitrali  da  costituire ai sensi della normativa
          abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
          gia'  stipulati,  deve  intendersi  riferito  ai collegi da
          nominare  con  la  procedura  camerale secondo le modalita'
          previste  dai  commi  precedenti  ed  i relativi giudizi si
          svolgono secondo la disciplina da essi fissata.