Art. 37
                              Collaudo

  1.  Il  decorso  del  termine fissato dalla legge per il compimento
delle  operazioni  di  collaudo,  ferme  restando  le responsabilita'
eventualmente   accertate  a  carico  dell'appaltatore  dal  collaudo
stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie
prestate   ai   sensi  dell'articolo  30,  comma  2,  della  legge  e
dell'articolo 101 del regolamento.
  2.  Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento, sono
ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale
della  stazione  appaltante per accertare la intervenuta eliminazione
delle  mancanze  riscontrate  dall'organo  di  collaudo ovvero per le
ulteriori  operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle
stesse  mancanze.  Tali  spese  sono prelevate dalla rata di saldo da
pagare all'impresa.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 19 aprile 2000

                                                  Il Ministro: Bordon
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 170
 
          Note all'art. 37:
              - Il  testo del comma 2 dell'art. 30 della citata legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
              "2.  L'esecutore  dei  lavori e' obbligato a costituire
          una  garanzia  fidejussoria  del  10 per cento dell'importo
          degli  stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
          superiore  al  venti  per cento la garanzia fidejussoria e'
          aumentata  di  tanti  punti  percentuali quanti sono quelli
          eccedenti il venti per cento. La mancata costituzione della
          garanzia    determina    la   revoca   dell'affidamento   e
          l'acquisizione   della   cauzione  da  parte  del  soggetto
          appaltante  o  concedente,  che  aggiudica  l'appalto  o la
          concessione  al concorrente che segue nella graduatoria. La
          garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od  inesatto
          adempimento  e  cessa  di  avere  effetto solo alla data di
          emissione del certificato di collaudo provvisorio".
              - Il   testo  dell'art.  101  del  citato  decreto  del
          Presidente della Reppublica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
          seguente:
              "Art.  101  (Cauzione  definitiva).  -  1.  La cauzione
          definitiva  deve  permanere fino alla data di emissione del
          certificato  di  collaudo  provvisorio o del certificato di
          regolare  esecuzione,  o comunque decorsi dodici mesi dalla
          data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante dal relativo
          certificato.
              2.    La    cauzione    viene   prestata   a   garanzia
          dell'adempimento  di  tutte le obbligazioni del contratto e
          del   risarcimento   dei   danni  derivanti  dall'eventuale
          inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a garanzia
          del  rimborso  delle  somme  pagate in piu' all'appaltatore
          rispetto  alle  risultanze della liquidazione finale, salva
          comunque la risarcibilita' del maggior danno.
              3.  Le  stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi
          della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per
          il  completamento  dei  lavori  nel caso di risoluzione del
          contratto  disposta  in danno dell'appaltatore. Le stazioni
          appaltanti  hanno  inoltre  il  diritto  di  valersi  della
          cauzione  per  provvedere  al  pagamento  di  quanto dovuto
          dall'appaltatore   per   le  inadempienze  derivanti  dalla
          inosservanza   di   norme   e  prescrizioni  dei  contratti
          collettivi,  delle  leggi  e  dei regolamenti sulla tutela,
          protezione,  assicurazione,  assistenza  e sicurezza fisica
          dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
              4.    La    stazione    appaltante    puo'   richiedere
          all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa
          sia   venuta   meno  in  tutto  o  in  parte;  in  caso  di
          inottemperanza,  la reintegrazione si effettua a valere sui
          ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore".
              - Il   testo  dell'art.  193  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
          seguente:
              "Art.  193  (Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di
          collaudo).  -  1.  L'appaltatore,  a  propria cura e spesa,
          mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i
          mezzi  d'opera  necessari  ad  eseguire  le  operazioni  di
          riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
          compreso quanto necessario al collaudo statico.
              2.  Rimane  a  cura  e  carico  dell'appaltatore quanto
          occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state
          alterate nell'eseguire tali verifiche.
              3.  Nel  caso  in  cui  l'appaltatore  non  ottempera a
          siffatti   obblighi,   il   collaudatore  dispone  che  sia
          provveduto   d'ufficio,  deducendo  la  spesa  dal  residuo
          credito dell'appaltatore.