Art. 5
           Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali
                      a carico dell'appaltatore

  1.  Fatte  salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato
speciale  d'appalto,  si  intendono  comprese nel prezzo dei lavori e
percio' a carico dell'appaltatore:
a) le  spese  per  l'impianto,  la manutenzione e l'illuminazione dei
   cantieri,  con  esclusione  di  quelle relative alla sicurezza nei
   cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le  spese  per  attrezzi  e opere provvisionali e per quanto altro
   occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le   spese   per   rilievi,  tracciati,  verifiche,  esplorazioni,
   capisaldi  e  simili  che  possono  occorrere,  anche  su motivata
   richiesta   del  direttore  dei  lavori  o  dal  responsabile  del
   procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia
   la   consegna  fino  al  compimento  del  collaudo  provvisorio  o
   all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le  spese  per  idonei  locali e per la necessaria attrezzatura da
   mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
g) le   spese   per  passaggio,  per  occupazioni  temporanee  e  per
   risarcimento  di danni per abbattimento di piante, per depositi od
   estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino
   al   collaudo  provvisorio  o  all'emissione  del  certificato  di
   regolare esecuzione;
i) le  spese  di  adeguamento  del cantiere in osservanza del decreto
   legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.
  2.  L'appaltatore  deve  provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera
che  siano  richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere
impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
  3.  La  stazione  appaltante puo' mantenere sorveglianti in tutti i
cantieri,  sui  galleggianti  e  sui  mezzi  di  trasporto utilizzati
dall'appaltatore.
 
          Note all'art. 5:
              - Il  testo  del decreto legislativo 19 settembre 1994,
          n.  626,  recante: "Norme generali per la prevenzione degli
          infortuni   in   attuazione   delle  direttive  89/391/CEE,
          89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
          90/394/CEE  e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
          sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
          265, supplemento ordinario.