Art. 6
                Disciplina e buon ordine dei cantieri

  1. L'appaltatore e' responsabile della disciplina e del buon ordine
nel  cantiere  e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio
personale le norme di legge e di regolamento.
  2.   L'appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura
l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
  3.  La  direzione  del  cantiere  e'  assunta dal direttore tecnico
dell'impresa    o    da    altro   tecnico   formalmente   incaricato
dall'appaltatore  ed  eventualmente coincidente con il rappresentante
delegato ai sensi dell'articolo 4.
  4.  In  caso  di  appalto  affidato  ad  associazione temporanea di
imprese  o  a  consorzio,  l'incarico  della direzione di cantiere e'
attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere;  la  delega deve indicare specificamente le attribuzioni da
esercitare  dal  direttore  anche  in  rapporto  a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.
  5.   Il  direttore  dei  lavori  ha  il  diritto,  previa  motivata
comunicazione   all'appaltatore,   di   esigere  il  cambiamento  del
direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita' o
grave negligenza.
  6.   L'appaltatore  e'  comunque  responsabile  dei  danni  causati
dall'imperizia  o  dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei
confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode
dei medesimi nell'impiego dei materiali.