IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  l'articolo  1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380,
che  prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle finanze
e'   adottato   il   regolamento  recante  norme  per  l'accertamento
dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2000,  n.  24  recante
"Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
  Sentito il Ministro per le pari opportunita';
  Sentita   la  Commissione  nazionale  per  la  parita'  e  le  pari
opportunita' tra uomo e donna;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;
  Ritenuto,  peraltro che non sembra opportuno introdurre al comma 3,
dell'articolo  3 l'inciso, suggerito dal Consiglio di Stato, relativo
alla  deroga  per l'accertamento dello stato di gravidanza, in quanto
anche  tale  accertamento deve essere effettuato entro un determinato
termine da fissare nel bando di concorso;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
trasmessa con nota n. 3-7990/UCL del 18 aprile 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  si  applica a tutti gli aspiranti di
sesso  maschile  e  femminile  che  partecipano  ai  concorsi  per il
reclutamento nella Guardia di finanza.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota al titolo:
              - Il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre
          1999,  n.  380  (Delega  al  Governo  per l'istituzione del
          servizio militare volontario femminile), e' il seguente:
              "5.  II  Ministro  della  difesa  e  il  Ministro delle
          finanze  per  il  personale  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano,
          con  propri  decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per
          l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti,
          per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per
          le  pari  opportunita',  la  Commissione  nazionale  per la
          parita'  e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il
          Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale
          del Corpo delle capitanerie di porto".
          Note alle premesse:
              - Per  il  testo  dell'art.  1, comma 5, della legge n.
          380/1999, si veda in nota al titolo.
              - I  testi  dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23
          agosto  1988,  n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo
          ed   ordinamento   della   Presidenza   del  Consiglio  dei
          Ministri), sono i seguenti:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".