Art. 2.
           Idoneita' al servizio nella Guardia di finanza
  1.  Sono  idonei al servizio nella Guardia di finanza i soggetti in
possesso  dell'efficienza psicofisica che ne consente l'impiego negli
incarichi relativi al grado, alla qualifica ed al ruolo ambi'ti.
  2.  Per  la  partecipazione  ai  concorsi per il reclutamento nella
Guardia  di  finanza  possono  essere  richiesti,  in  relazione alle
esigenze  di  impiego,  specifici requisiti psico-fisici, da indicare
nei bandi di concorso.
  3.  Non sono comunque idonei al servizio nella Guardia di finanza i
soggetti   affetti   dalle   imperfezioni   ed   infermita'  previste
dall'elenco allegato al presente regolamento.