Art. 2. Idoneita' al servizio nella Guardia di finanza 1. Sono idonei al servizio nella Guardia di finanza i soggetti in possesso dell'efficienza psicofisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica ed al ruolo ambi'ti. 2. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di finanza possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso. 3. Non sono comunque idonei al servizio nella Guardia di finanza i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermita' previste dall'elenco allegato al presente regolamento.