Art. 3. Accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza l. L'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza e' effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali. 2. Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento. 3. L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di finanza e' effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria. 4. Con decreto dirigenziale del Comandante Generale della Guardia di finanza sono adottate, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermita' di cui all'articolo 2, comma 3, ed i criteri per delineare il profilo sanitario.