Art. 3.
  Accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza
  l.  L'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella  Guardia di
finanza   e'   effettuato   mediante   visite   mediche   generali  e
specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali.
  2.  Lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento.
  3.  L'accertamento  nei  riguardi  dei candidati che partecipano ai
concorsi  per  il reclutamento nella Guardia di finanza e' effettuato
entro  il  termine  stabilito  dal  bando di concorso in relazione ai
tempi necessari per la definizione della graduatoria.
  4.  Con  decreto dirigenziale del Comandante Generale della Guardia
di  finanza  sono  adottate,  entro  quindici  giorni  dalla  data di
pubblicazione   del   presente  regolamento,  le  direttive  tecniche
riguardanti  le  avvertenze  ed  i  criteri  diagnostici  applicativi
relativi alle imperfezioni ed infermita' di cui all'articolo 2, comma
3, ed i criteri per delineare il profilo sanitario.