Art. 4.
     Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni ed infermita'
  1.    L'elenco   delle   imperfezioni   ed   infermita',   previsto
dall'articolo 2,  comma 3, e' aggiornato con regolamento adottato dal
Ministro  delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunita'
e  la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra
uomo e donna.