Art. 4. Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni ed infermita' 1. L'elenco delle imperfezioni ed infermita', previsto dall'articolo 2, comma 3, e' aggiornato con regolamento adottato dal Ministro delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunita' e la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna.