Art. 4
                        Copertura finanziaria

  1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati
complessivamente in lire 555 miliardi, si provvede con l'utilizzo del
fondo  di  riserva  per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi
dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.