Art. 4 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati complessivamente in lire 555 miliardi, si provvede con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.