Art. 2.
Stato di disoccupazione
1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f),
dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il
servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio
del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che attesti
l'eventuale attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche'
l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli
interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio
competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al
comma 1.
3. A far data dalla prima presentazione presso il servizio
competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini
dell'assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal
servizio medesimo eventualmente disposti, nonche' dell'accertamento
della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d).
4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare
l'effettiva persistenza della condizione di disoccupazione,
provvedendo all'identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di
lunga durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di
attivita' diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresi'
tenuti a verificare la veridicita' della dichiarazione
dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attivita' in
questione e la sua cessazione. Ai fini dell'applicazione del presente
comma i servizi competenti dispongono indagini a campione sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo
1, comma 2, lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del
personale delle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione
del lavoro.
5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di
disoccupazione e' comprovato con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonche' in
quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi
commerciali. I periodi inferiori a giorni quindici, all'interno di un
unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni
quindici si computano come un mese intero.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione
fino all'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, di norme che
prevedono modalita' e termini diversi degli adempimenti previsti
dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le
procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel
regolamento di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis, e successive
modificazioni.
Note all'art. 2:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n.
275.
- L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e'
il seguente:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il
Governo individua, con le modalita' di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli
aspetti del procedimento che possono essere autonomamente
disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi,
trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
princi'pi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51 comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' degli atti amministrativi ai
princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo al
regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono princi'pi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
- Il n. 112-bis dell'allegato 1 all'art. 20 sopra
riportato, e' il seguente:
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario
dei lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196.