Art. 3.
Indirizzi generali ai servizi per l'impiego ai fini della prevenzione
della disoccupazione di lunga durata
1. I servizi competenti, nel quadro della programmazione regionale,
al fine di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e
contrastare la disoccupazione e l'inoccupazione di lunga durata,
sottopongono i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste
periodiche, offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione, cosi' come accertato ai sensi dell'articolo
2, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o
di formazione e/o riqualificazione professionale:
1) nei confronti delle donne in cerca di reinserimento
lavorativo, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione;
2) nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga
durata, non oltre dodici mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione, o in caso di disoccupati che godano di trattamenti
previdenziali previsti dalla legislazione vigente e successive
modificazioni, non oltre i sei mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione.