Art. 4.
Perdita dello stato di disoccupazione
1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), viene
meno in caso di mancato adempimento da parte dell'interessato degli
obblighi di cui all'articolo 2, comma 3, nonche' di mancata
presentazione al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3.
Qualora la mancata presentazione al servizio competente, in entrambe
le ipotesi, dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, e' ammesso
un ritardo non superiore a quindici giorni. E' fatta salva la
possibilita' di un ritardo ulteriore qualora la mancata presentazione
dipenda da ragioni di salute certificate dalla struttura pubblica
competente. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f),
viene altresi' meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato
motivo valutabile dal servizio competente, ad una proposta formulata
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c).
2. Comporta la perdita dell'anzianita' dello stato di
disoccupazione il rifiuto di un'offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della
legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o,
rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno
a quattro mesi, formulata dal servizio competente ed ubicata nel
raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore; il
predetto rifiuto non comporta, tuttavia, la perdita dell'anzianita'
qualora la proposta di lavoro non sia congrua, secondo criteri
determinati dalle commissioni regionali permanenti tripartite di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, alla professionalita' posseduta
dall'interessato.
3. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di
lavoro temporaneo formulata dal servizio competente comporta una
sospensione dell'anzianita' nello stato di disoccupazione. Detta
anzianita' riprende a decorrere una volta cessato il contratto di
lavoro a termine o di lavoro temporaneo. Qualora il rapporto di
lavoro sia stato di durata superiore a dodici mesi, l'anzianita'
nello stato di disoccupazione riprende a decorrere con un
abbattimento pari alla durata eccedente i dodici mesi.
Note all'art. 4:
- La legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di
promozione dell'occupazione), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154.
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 469/1997, si veda in nota all'art.
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