Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali
1. In attesa della attuazione della delega di cui all'articolo 45,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la riforma
degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di
trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la
disciplina dell'indennita' di mobilita', di cui all'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono
individuati criteri e modalita' di raccordo tra l'attivita' svolta
dai servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle
strutture private autorizzate all'attivita' di mediazione tra domanda
e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 5:
- Il comma 1 dell'art. 45 della legge n. 144/1999,
cosi' recita:
"Art. 45 (Riforma degli incentivi all'occupazione e
degli ammortizzatori sociali, nonche' norme in materia di
lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un
sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire
l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di
soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e'
delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori entro il 30 aprile
2000, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi
dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli
incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con
particolare riguardo all'esigenza di migliorarne
l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli
ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della
formazione professionale, secondo i seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse
misure degli interventi, eliminando duplicazioni e
sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei
risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento
lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione
degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari
delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo
periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario
di integrazione salariale da consistente lasso di tempo,
lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento
dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati
alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
di disagio;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle
diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base
di quanto previsto all'art. 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale
femminile nelle diverse aree del Paese;
5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione
dei posti di lavoro;
6) alla maggiore intensita' della misura degli
incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse
abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie per
il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che
prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a
valle degli impianti;
b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di
lavoro con contenuto formativo in conformita' con le
direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto
previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera
a);
c) previsione di misure per favorire forme di
apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante
nell'attivita' di impresa nonche' estensione, per un
triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di
finanziamento;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro,
non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza
diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello
strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema
formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti con
quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i
3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle
caratteristiche dell'attivita' lavorativa e al territorio
di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un
sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire
mensili;
e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei
principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c)
e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare
l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al
fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini
e donne;
f) rafforzamento delle misure attive di gestione
degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e
strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione
professionale, intesi ad assicurare la continuita' ovvero
nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo
attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per
rendere piu' rapidi ed efficienti i processi di mobilita'
nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo
1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469;
g) razionalizzazione nonche' estensione degli
istituti di integrazione salariale, a tutte le categorie
escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione
professionale, superando la fase sperimentale prevista
dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi
istituti di integrazione salariale, con previsione della
costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con
apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresi'
conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione
collettiva;
h) previsione, in via sperimentale e per la durata di
due anni, della possibilita' per i coltivatori diretti
iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in
relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di
collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il
terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel
corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative
relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro,
la copertura da rischi da responsabilita' civile,
infortunio o morte e il versamento di un contributo di
solidarieta' a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti;
i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali
in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da
rafforzare ed estendere con gradualita' a tutte le
categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di
copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione
dei beneficiari e prevedendo la obbligatorieta', per i
lavoratori interessati, di partecipare a corsi di
orientamento e di formazione, anche condizionando
l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;
l) previsione di norme, anche di natura
previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a
tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di
contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche
attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
m) semplificazione e snellimento delle procedure di
riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo
conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in
ogni caso criteri di automaticita', e degli ammmortizzatori
sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni
regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento
della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore
speditezza all'azione amministrativa;
n) riunione, entro ventiquattro mesi, in uno o piu'
testi unici delle normative e delle disposizioni in materia
di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali,
al fine di consentire la piu' agevole conoscibilita' delle
stesse;
o) previsione di meccanismi e strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti,
anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione
femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi
di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
competenti e tenuto conto dei criteri che saranno
determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione
delle imprese al finanziamento delle spese per
ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;
q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di
istituti di integrazione salariale e di altri
ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto
dell'ordine cronologico di presentazione;
r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1o gennaio,
dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo
unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito
dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451;
s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di
pubblica utilita' o in lavori socialmente utili finanziati
dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale
attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato,
commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante
l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non
coperti da alcuna contribuzione.
- L'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), e' il seguente:
"Art. 7 (Indennita' di mobilita'). - 1. I lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta
per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta
per cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto
dal 1o gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono
ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i
lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
aumentata di un importo pari a quindici mensilita'
dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei
sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, primo
comma, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra
la data di entrata in vigore della presente legge e quella
del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a
titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, legge 27
febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
del tesoro, sono determinate le modalita' e le condizioni
per la corresponsione anticipata dell'indennita' di
mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in cui
il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello
della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui
dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui
all'art. 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' continuativa non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancati alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1o gennaio 1991 dalle societa' non operative della
Societa' di gestione e partecipazioni industriali S.p.a.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si
prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva;
l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra
prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di
malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
rientranti nel campo di applicazione della normativa che
disciplina l'intervento straordinario di integrazione
salariale, versano, alla gestione di cui all'art. 37, legge
9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato
con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a
0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
di paga in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al periodo di paga in corso al
31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
tenuti al versamento del contributo transitorio sono
esonerati, per i periodi corrispondenti e per i
corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal
versamento del contributo di cui all'art. 22, legge 11
marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui
all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal
presente articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i
contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono
dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inivate le
comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4,
comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma
3.
14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni
nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo nella
misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali
gestioni.
- L'art. 10 del decreto legislativo n. 469/1997, e' il
seguente:
"Art. 10 (Attivita' di mediazione). - 1. Ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo
1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalita'
necessarie per l'autorizzazione a svolgere attivita' di
mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee
strutture organizzative.
2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di
lavoro puo' essere svolta, previa autorizzazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese
o gruppi di imprese, anche societa' cooperative con
capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire
nonche' da enti non commerciali con patrimonio non
inferiore a 200 milioni.
3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale
oggetto sociale esclusivo l'attivita' di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro.
4. L'autorizzazione e' rilasciata, entro e non oltre
centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di
tre anni e puo' essere successivamente rinnovata per
periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda
si intende respinta.
5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono
presentate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni
territorialmente competenti per acquisirne un motivato
parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione.
Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti,
puo' comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o
al suo rinnovo.
6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati
si impegnano a:
a) fornire al servizio pubblico, mediante
collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e
all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;
b) comunicare all'autorita' concedente gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali,
la cessazione delle attivita';
c) fornire all'autorita' concedente tutte le
informazioni da questa richiesta.
7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con
competenze professionali idonee allo svolgimento
dell'attivita' di selezione di manodopera; l'idoneita'
delle competenze professionali e' comprovata da esperienze
lavorative relative, anche in via alternativa, alla
gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione
del personale almeno biennale;
b) avere amministratori, direttori generali,
dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in
possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata
esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione
del personale della durata di almeno tre anni. Tali
soggetti non devono aver riportato condanne, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti conto il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art.
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero
non devono essere stati sottoposti alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni
ed integrazioni.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 20
maggio 1970, n. 300, alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e
alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento
dell'attivita' di mediazione e' vietata ogni pratica
discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni
familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine
territoriale, sull'opinione o affiliazione politica,
religiosa o sindacale dei lavoratori.
9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle
informazioni avviene sulla base dei principi della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita'
di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.
11. Il soggetto che svolge l'attivita' di mediazione
indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria
corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche
a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.
12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri
e le modalita':
a) di contollo sul corretto esercizio dell'attivita';
b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta
delle regioni, in caso di non corretto andamento
dell'attivita' svolta, con particolare riferimento alle
ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8
e 10;
c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al
comma 6;
d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed
offerte di lavoro.
13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla
mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo,
non trovano applicazione le disposizioni contenute nella
legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
integrazioni.
14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di
cui al comma 2 puo' essere presentata successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12.