Art. 2 Verificazione periodica 1. La verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilita' metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonche' l'integrita' di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti. 2. Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e in seguito secondo la periodicita' fissata nell'allegato I, che decorre dalla data dell'ultima verificazione effettuata. 3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i misuratori di gas, di acqua ed elettrici.