Art. 2 
                       Verificazione periodica 
 
  1. La verificazione periodica degli strumenti  di  misura  consiste
nell'accertare il mantenimento nel  tempo  della  loro  affidabilita'
metrologica finalizzata alla  tutela  della  fede  pubblica,  nonche'
l'integrita'  di  sigilli  anche  elettronici  e  etichette  o  altri
elementi di protezione previsti dalle norme vigenti. 
  2. Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione
periodica  entro  sessanta  giorni  dall'inizio  della   loro   prima
utilizzazione  e  in  seguito   secondo   la   periodicita'   fissata
nell'allegato I, che decorre  dalla  data  dell'ultima  verificazione
effettuata. 
  3. Sono esclusi dal campo di applicazione del  presente  decreto  i
misuratori di gas, di acqua ed elettrici.