Art. 11 
                       Esposizioni potenziali 
 
  l. Il responsabile dell'impianto radiologico adotta tutte le misure
ragionevolmente attuabili, tenendo  conto  dei  fattori  economici  e
sociali, per ridurre la probabilita' e l'entita' di dosi, accidentali
o non intenzionali, ai pazienti nel corso di pratiche radiologiche. 
  2. Le istruzioni per il funzionamento e i protocolli scritti di cui
all'articolo 6, comma 1, nonche' quanto  previsto  dai  programmi  di
garanzia della qualita' di cui all'articolo 8, comma 2, ed i  criteri
di cui all'articolo 8, comma 4,  dovranno  essere  redatti,  ai  fini
della  prevenzione  degli  incidenti,  tenendo   conto   dei   rischi
potenziali sulla base degli incidenti avvenuti  in  pratiche  mediche
aventi caratteristiche  analoghe,  nonche'  delle  raccomandazioni  e
delle esperienze internazionali in materia.