Art. 11
Esposizioni potenziali
l. Il responsabile dell'impianto radiologico adotta tutte le misure
ragionevolmente attuabili, tenendo conto dei fattori economici e
sociali, per ridurre la probabilita' e l'entita' di dosi, accidentali
o non intenzionali, ai pazienti nel corso di pratiche radiologiche.
2. Le istruzioni per il funzionamento e i protocolli scritti di cui
all'articolo 6, comma 1, nonche' quanto previsto dai programmi di
garanzia della qualita' di cui all'articolo 8, comma 2, ed i criteri
di cui all'articolo 8, comma 4, dovranno essere redatti, ai fini
della prevenzione degli incidenti, tenendo conto dei rischi
potenziali sulla base degli incidenti avvenuti in pratiche mediche
aventi caratteristiche analoghe, nonche' delle raccomandazioni e
delle esperienze internazionali in materia.