Art. 12
Valutazione delle dosi alla popolazione
1. L'esercente ed il responsabile dell'impianto radiologico, per
quanto di rispettiva competenza, provvedono affinche' le indagini ed
i trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano registrati
singolarmente, anche in forma sintetica.
2. Le regioni provvedono a valutare le esposizioni a scopo medico
con riguardo alla popolazione regionale e a gruppi di riferimento
della stessa, tenendo conto sia dei dati complessivi dell'attivita'
sanitaria in loro possesso sia predisponendo indagini campionarie sui
dati registrati di cui al comma 1.
3. Le valutazioni di cui al comma 2, vengono comunicate al
Ministero della sanita' entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e successivamente con frequenza quinquennale.
4. La registrazione dei dati di cui al comma 1 puo' avvenire anche
su supporto informatico.