Art. 14
Apparato sanzionatorio
1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, in tema di
giustificazione, ed all'articolo 4, in tema di ottimizzazione, e'
punita con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire venti milioni.
2. L'esposizione di persone a scopo di ricerca scientifica clinica,
senza il loro consenso, in violazione dell'obbligo di cui
all'articolo 5, comma 6, e' punita con l'arresto da due a sei mesi o
con l'ammenda da lire venti milioni a lire ottanta milioni. Ogni
altra violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 5 e'
punita con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
un milione a lire cinque milioni.
3. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 6, comma 3, 8,
commi 2, 6 e 7, 9, 10, 11 e 12, comma 1, e' punita con l'arresto fino
a quindici giorni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni.