Art. 15
Abrogazione
l. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati gli articoli da 109 a 114 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal
1o gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il
Consiglio superiore di sanita', provvede a dare attuazione alle
disposizioni che saranno adottate dalla Comunita' europea per le
parti in cui modificano modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico degli allegati; tale decreto e' adottato, di concerto
con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ogni qualvolta tali
disposizioni prevedano, per l'attuazione di tali punti, poteri
discrezionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Veronesi, Ministro della sanita'
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bordon, Ministro dell'ambiente
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e del
commercio con l'estero
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Zecchino, Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Fassino