Art. 2 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) aspetti pratici: le azioni connesse  ad  una  qualsiasi  delle
esposizioni di cui all'articolo  1,  comma  2,  quale  la  manovra  e
l'impiego di attrezzature radiologiche, e la valutazione di parametri
tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la  calibrazione  e
la   manutenzione   dell'attrezzatura,   la   preparazione    e    la
somministrazione di radiofarmaci e lo sviluppo di pellicole; 
    b)  attivita'  radiodiagnostiche  complementari:   attivita'   di
ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all'odontoiatria per
lo svolgimento  di  specifici  interventi  di  carattere  strumentale
propri   della   disciplina,   purche'   contestuali,   integrate   e
indilazionabili,   rispetto    all'espletamento    della    procedura
specialistica; 
    c)  autorita'  competente:  l'autorita'  indicata   nei   singoli
articoli; 
    d)  controllo  della  qualita':  rientra  nella  garanzia   della
qualita'. Una serie  di  operazioni  (programmazione,  coordinamento,
attuazione) intese a mantenere  o  a  migliorare  la  qualita'.  Esso
comprende il  monitoraggio,  la  valutazione  e  il  mantenimento  ai
livelli  richiesti  di  tutte  le  caratteristiche  operative   delle
attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate; 
    e) detrimento individuale per la  salute:  gli  effetti  negativi
clinicamente osservabili che si manifestano nelle persone o nei  loro
discendenti  e  la  cui  comparsa  e'  immediata  o  tardiva  e,   in
quest'ultimo caso, probabile ma non certa; 
    f) dose al paziente: la dose somministrata ai pazienti o ad altra
persona sottoposta ad esposizioni mediche; 
    g) dosimetria dei pazienti: la dosimetria relativa ai pazienti  o
ad altre persone sottoposte ad esposizioni mediche; 
    h) esercente: il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa,  ha  la  responsabilita'  dell'impresa  stessa   ovvero
dell'unita'  produttiva,  intesa  come   stabilimento   o   struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi,  dotata  di  autonomia
finanziaria e tecnico-funzionale; 
    i) esperto in fisica medica: una persona esperta nella  fisica  o
nella tecnologia delle  radiazioni  applicata  alle  esposizioni  che
rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo,
con una formazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, e che,  se  del
caso,  agisce  o  consiglia  sulla  dosimetria  dei  pazienti,  sullo
sviluppo  e  l'impiego  di   tecniche   e   attrezzature   complesse,
sull'ottimizzazione,  sulla  garanzia  di   qualita',   compreso   il
controllo  della  qualita',  e  su  altri  problemi  riguardanti   la
radioprotezione relativa alle esposizioni che rientrano nel campo  di
applicazione della presente direttiva; 
      l) esposizione: l'essere esposti a radiazioni ionizzanti; 
    m) garanzia della qualita': le azioni programmate e  sistematiche
intese ad accertare con adeguata affidabilita' che  un  impianto,  un
sistema, un componente  o  un  procedimento  funzionera'  in  maniera
soddisfacente conformemente agli standard stabiliti; 
    n)  impianto  radiologico:   impianto   contenente   attrezzature
radiologiche; 
    o)  ispezione:  l'ispezione  e'  il   controllo   da   parte   di
un'autorita'  competente  per  verificare  la  conformita'   con   le
disposizioni  vigenti  sulla  protezione  radiologica  per  procedure
medico radiologiche, attrezzature utilizzate o impianti radiologici; 
    p) livelli diagnostici di  riferimento:  livelli  di  dose  nelle
pratiche  radiodiagnostiche  mediche  o,  nel  caso  della   medicina
nucleare diagnostica, livelli di  attivita',  per  esami  tipici  per
gruppi di pazienti di corporatura standard o  fantocci  standard  per
tipi di attrezzatura ampiamente definiti. Tali livelli non dovrebbero
essere  superati  per  procedimenti  standard,   in   condizioni   di
applicazioni corrette e normali riguardo all'intervento diagnostico e
tecnico; 
    q) pratica: un'attivita' umana che puo'  aumentare  l'esposizione
degli individui alle radiazioni ionizzanti; 
    r) prescrivente: il medico chirurgo o l'odontoiatra, iscritti nei
rispettivi albi; 
    s)  procedure  medico-legali:  procedimenti  effettuati  a   fini
assicurativi o legali, anche senza indicazione clinica; 
    t)   procedura   medico-radiologica:    qualunque    procedimento
concernente le esposizioni mediche; 
    u) radiazioni ionizzanti o radiazioni: radiazioni  costituite  da
particelle   aventi   capacita'   di   determinare   direttamente   o
indirettamente la formazione di  ioni  o  da  onde  elettromagnetiche
aventi una lunghezza d'onda pari o inferiore a 100 nanometri; 
    v) radiologico: attinente alla radiodiagnostica e ai procedimenti
radioterapeutici nonche' alla  radiologia  interventiva  o  ad  altre
procedure che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti; 
    z)  radiodiagnostico:  attinente  alla   radiologia   diagnostica
medica,  alla  radiologia  odontoiatrica  e  alla  medicina  nucleare
diagnostica in vivo. 
  2. Ai fini del presente decreto, inoltre, si intende per: 
    a) radioterapeutico: attinente  alla  radioterapia,  compresa  la
medicina nucleare a scopi terapeutici; 
    b) responsabile di impianto radiologico: il medico specialista in
radiodiagnostica,  radioterapia  o  medicina   nucleare   individuato
dall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico  puo'  essere
lo  stesso  esercente  qualora  questo  sia  abilitato   a   svolgere
direttamente l'indagine clinica; 
    c)  responsabilita'  clinica:  la  responsabilita'   riguardo   a
esposizioni mediche individuali attribuita  ad  uno  specialista.  In
particolare: 
    giustificazione;   ottimizzazione;   valutazione   clinica    del
risultato; cooperazione con altri  specialisti  e  con  il  personale
eventualmente  delegato   per   aspetti   pratici;   reperimento   di
informazioni, se del caso,  su  esami  precedenti;  trasmissione,  su
richiesta, di informazioni radiologiche esistenti o di  documenti  ad
altri medici specialisti o prescriventi; informazione dei pazienti  e
delle altre persone interessate, se del caso, circa  i  rischi  delle
radiazioni ionizzanti; 
    d) screening sanitario: il procedimento  che  impiega  radiazioni
ionizzanti per la  diagnosi  precoce  nei  gruppi  di  popolazione  a
rischio; 
    e)  sorveglianza  sanitaria  professionale:  sorveglianza  medica
destinata ai lavoratori secondo la vigente normativa; 
    f) specialista: il medico chirurgo o l'odontoiatra che ha  titolo
per assumere la responsabilita' clinica per  le  esposizioni  mediche
individuali ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4; 
    g)  verifica  clinica:  l'esame  sistematico  o  il  riesame   di
procedure  medico-radiologiche  finalizzate  al  miglioramento  della
qualita'  e  del  risultato  delle  cure  somministrate  al  paziente
mediante un controllo strutturato, per cui le pratiche  radiologiche,
i procedimenti e i risultati sono esaminati  in  base  ai  protocolli
convenuti  per  procedure  medico-radiologiche   di   buon   livello,
modificando tali pratiche se del caso, e applicando nuovi  protocolli
se necessario; 
    h) vincolo di dose:  una  restrizione  per  le  dosi  individuali
prevedibili che possono derivare da  una  determinata  sorgente,  cui
attenersi nella fase di pianificazione della  radioprotezione  tenuto
conto del criterio di ottimizzazione. 
  3. Ai fini del presente decreto valgono, in quanto non previste  ai
commi 1 e 2, le definizioni di cui al decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 230, e successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 2:
              - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230,
          vedi note alle premesse.