Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) aspetti pratici: le azioni connesse ad una qualsiasi delle
esposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, quale la manovra e
l'impiego di attrezzature radiologiche, e la valutazione di parametri
tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione e
la manutenzione dell'attrezzatura, la preparazione e la
somministrazione di radiofarmaci e lo sviluppo di pellicole;
b) attivita' radiodiagnostiche complementari: attivita' di
ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all'odontoiatria per
lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale
propri della disciplina, purche' contestuali, integrate e
indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura
specialistica;
c) autorita' competente: l'autorita' indicata nei singoli
articoli;
d) controllo della qualita': rientra nella garanzia della
qualita'. Una serie di operazioni (programmazione, coordinamento,
attuazione) intese a mantenere o a migliorare la qualita'. Esso
comprende il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai
livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle
attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate;
e) detrimento individuale per la salute: gli effetti negativi
clinicamente osservabili che si manifestano nelle persone o nei loro
discendenti e la cui comparsa e' immediata o tardiva e, in
quest'ultimo caso, probabile ma non certa;
f) dose al paziente: la dose somministrata ai pazienti o ad altra
persona sottoposta ad esposizioni mediche;
g) dosimetria dei pazienti: la dosimetria relativa ai pazienti o
ad altre persone sottoposte ad esposizioni mediche;
h) esercente: il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa stessa ovvero
dell'unita' produttiva, intesa come stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia
finanziaria e tecnico-funzionale;
i) esperto in fisica medica: una persona esperta nella fisica o
nella tecnologia delle radiazioni applicata alle esposizioni che
rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo,
con una formazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, e che, se del
caso, agisce o consiglia sulla dosimetria dei pazienti, sullo
sviluppo e l'impiego di tecniche e attrezzature complesse,
sull'ottimizzazione, sulla garanzia di qualita', compreso il
controllo della qualita', e su altri problemi riguardanti la
radioprotezione relativa alle esposizioni che rientrano nel campo di
applicazione della presente direttiva;
l) esposizione: l'essere esposti a radiazioni ionizzanti;
m) garanzia della qualita': le azioni programmate e sistematiche
intese ad accertare con adeguata affidabilita' che un impianto, un
sistema, un componente o un procedimento funzionera' in maniera
soddisfacente conformemente agli standard stabiliti;
n) impianto radiologico: impianto contenente attrezzature
radiologiche;
o) ispezione: l'ispezione e' il controllo da parte di
un'autorita' competente per verificare la conformita' con le
disposizioni vigenti sulla protezione radiologica per procedure
medico radiologiche, attrezzature utilizzate o impianti radiologici;
p) livelli diagnostici di riferimento: livelli di dose nelle
pratiche radiodiagnostiche mediche o, nel caso della medicina
nucleare diagnostica, livelli di attivita', per esami tipici per
gruppi di pazienti di corporatura standard o fantocci standard per
tipi di attrezzatura ampiamente definiti. Tali livelli non dovrebbero
essere superati per procedimenti standard, in condizioni di
applicazioni corrette e normali riguardo all'intervento diagnostico e
tecnico;
q) pratica: un'attivita' umana che puo' aumentare l'esposizione
degli individui alle radiazioni ionizzanti;
r) prescrivente: il medico chirurgo o l'odontoiatra, iscritti nei
rispettivi albi;
s) procedure medico-legali: procedimenti effettuati a fini
assicurativi o legali, anche senza indicazione clinica;
t) procedura medico-radiologica: qualunque procedimento
concernente le esposizioni mediche;
u) radiazioni ionizzanti o radiazioni: radiazioni costituite da
particelle aventi capacita' di determinare direttamente o
indirettamente la formazione di ioni o da onde elettromagnetiche
aventi una lunghezza d'onda pari o inferiore a 100 nanometri;
v) radiologico: attinente alla radiodiagnostica e ai procedimenti
radioterapeutici nonche' alla radiologia interventiva o ad altre
procedure che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti;
z) radiodiagnostico: attinente alla radiologia diagnostica
medica, alla radiologia odontoiatrica e alla medicina nucleare
diagnostica in vivo.
2. Ai fini del presente decreto, inoltre, si intende per:
a) radioterapeutico: attinente alla radioterapia, compresa la
medicina nucleare a scopi terapeutici;
b) responsabile di impianto radiologico: il medico specialista in
radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare individuato
dall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico puo' essere
lo stesso esercente qualora questo sia abilitato a svolgere
direttamente l'indagine clinica;
c) responsabilita' clinica: la responsabilita' riguardo a
esposizioni mediche individuali attribuita ad uno specialista. In
particolare:
giustificazione; ottimizzazione; valutazione clinica del
risultato; cooperazione con altri specialisti e con il personale
eventualmente delegato per aspetti pratici; reperimento di
informazioni, se del caso, su esami precedenti; trasmissione, su
richiesta, di informazioni radiologiche esistenti o di documenti ad
altri medici specialisti o prescriventi; informazione dei pazienti e
delle altre persone interessate, se del caso, circa i rischi delle
radiazioni ionizzanti;
d) screening sanitario: il procedimento che impiega radiazioni
ionizzanti per la diagnosi precoce nei gruppi di popolazione a
rischio;
e) sorveglianza sanitaria professionale: sorveglianza medica
destinata ai lavoratori secondo la vigente normativa;
f) specialista: il medico chirurgo o l'odontoiatra che ha titolo
per assumere la responsabilita' clinica per le esposizioni mediche
individuali ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4;
g) verifica clinica: l'esame sistematico o il riesame di
procedure medico-radiologiche finalizzate al miglioramento della
qualita' e del risultato delle cure somministrate al paziente
mediante un controllo strutturato, per cui le pratiche radiologiche,
i procedimenti e i risultati sono esaminati in base ai protocolli
convenuti per procedure medico-radiologiche di buon livello,
modificando tali pratiche se del caso, e applicando nuovi protocolli
se necessario;
h) vincolo di dose: una restrizione per le dosi individuali
prevedibili che possono derivare da una determinata sorgente, cui
attenersi nella fase di pianificazione della radioprotezione tenuto
conto del criterio di ottimizzazione.
3. Ai fini del presente decreto valgono, in quanto non previste ai
commi 1 e 2, le definizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
vedi note alle premesse.