Art. 3
Principio di giustificazione
1. E' vietata l'esposizione non giustificata.
2. Le esposizioni mediche di cui all'articolo 1, com-ma 2, devono
mostrare di essere sufficientemente efficaci mediante la valutazione
dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse
prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute della persona e
della collettivita', rispetto al danno alla persona che l'esposizione
potrebbe causare, tenendo conto dell'efficacia, dei vantaggi e dei
rischi di tecniche alternative disponibili, che si propongono lo
stesso obiettivo, ma che non comportano un'esposizione, ovvero
comportano una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti. In
particolare:
a) tutti i nuovi tipi di pratiche che comportano esposizioni
mediche devono essere giustificate preliminarmente prima di essere
generalmente adottate;
b) i tipi di pratiche esistenti che comportano esposizioni
mediche possono essere riveduti ogni qualvolta vengano acquisite
prove nuove e rilevanti circa la loro efficacia o le loro
conseguenze;
c) il processo di giustificazione preliminare e di revisione
delle pratiche deve svolgersi nell'ambito dell'attivita'
professionale specialistica tenendo conto dei risultati della ricerca
scientifica.
3. Il Ministero della sanita' puo' vietare, sentito il Consiglio
superiore di sanita', tipi di esposizioni mediche non giustificati.
4. Tutte le esposizioni mediche individuali devono essere
giustificate preliminarmente, tenendo conto degli obiettivi specifici
dell'esposizione e delle caratteristiche della persona interessata.
Se un tipo di pratica che comporta un'esposizione medica non e'
giustificata in generale, puo' essere giustificata invece per il
singolo individuo in circostanze da valutare caso per caso.
5. Il prescrivente e lo specialista, per evitare esposizioni non
necessarie, si avvalgono delle informazioni acquisite o si assicurano
di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni
diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla prevista
esposizione.
6. Le esposizioni mediche per la ricerca clinica e biomedica sono
valutate dal comitato etico istituito ai sensi della norme vigenti.
7. Le esposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), che
non presentano un beneficio diretto per la salute delle persone
esposte, devono essere giustificate in modo particolare e devono
essere effettuate secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, comma
6.
8. Le esposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, devono mostrare
di essere sufficientemente efficaci per la salute del paziente,
tenendo conto dei vantaggi diretti, dei vantaggi per le persone di
cui all'articolo 1, comma 3, nonche' del danno che l'esposizione
potrebbe causare; le relative giustificazioni e i relativi vincoli di
dose sono quelli indicati nell'allegato I, parte I.
9. Le esposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono vietate nei
confronti dei minori di 18 anni e delle donne con gravidanza in atto.