Art. 4
Principio di ottimizzazione
1. Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiologici
di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle procedure
radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello piu' basso
ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento
dell'informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori
economici e sociali; il principio di ottimizzazione riguarda la
scelta delle attrezzature, la produzione adeguata di un'informazione
diagnostica appropriata o del risultato terapeutico, la delega degli
aspetti pratici, nonche' i programmi per la garanzia di qualita',
inclusi il controllo della qualita', l'esame e la valutazione delle
dosi o delle attivita' somministrate al paziente.
2. Per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), lo specialista deve programmare
individualmente l'esposizione dei volumi bersaglio tenendo conto che
le dosi a volumi e tessuti non bersaglio devono essere le piu' basse
ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine radioterapeutico
perseguita con l'esposizione.
3. Ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami
radiodiagnostici si deve tenere conto dei livelli diagnostici di
riferimento (LDR) secondo le linee guida indicate nell'allegato II.
4. Le procedure di giustificazione e di ottimizzazione della
ricerca scientifica comportante esposizioni a radiazioni ionizzanti
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si conformano a quanto
previsto nell'allegato III. Nei casi in cui i programmi di ricerca
non siano suscettibili di produrre benefici diretti sulla persona
esposta, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 99
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. In deroga a quanto stabilito al comma 4, nel caso di pazienti
che accettano volontariamente di sottoporsi a trattamento
sperimentale terapeutico o diagnostico e che si aspettano di ricevere
un beneficio terapeutico o diagnostico da tale trattamento, lo
specialista programma su base individuale i livelli massimi delle
dosi.
6. Particolare attenzione deve essere posta a che la dose derivante
da esposizione medico-legale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
e), sia mantenuta al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile.
7. Le procedure di ottimizzazione e i vincoli di dose per le
esposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, di soggetti che
coscientemente e volontariamente collaborano, al di fuori della loro
occupazione, all'assistenza ed al conforto di pazienti sottoposti a
diagnosi o, se del caso, a terapia, sono quelli indicati
nell'allegato I, parte II.
8. Nel caso di un paziente sottoposto ad un trattamento o ad una
diagnosi con radianuclidi, se del caso, il medico nucleare o il
radioterapista fornisce al paziente stesso o al suo tutore legale
istruzioni scritte volte a ridurre, per quanto ragionevolmente
conseguibile, le dosi per le persone in diretto contatto con il
paziente, nonche' le informazioni sui rischi delle radiazioni
ionizzanti. Tali istruzioni sono impartite prima di lasciare la
struttura sanitaria.
9. Per quanto riguarda l'attivita' dei radionuclidi presenti nel
paziente all'atto dell'eventuale dimissione da strutture protette, si
applica, in attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo
105, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, quanto
previsto nell'allegato I, parte II.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 99 e 105, comma 1,
del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:
"Art. 99. (Norme generali di protezione - Limitazione
delle esposizioni). - 1. Chiunque pone in essere le
attivita' disciplinate dal presente decreto deve attuare le
misure necessarie al fine di evitare che le persone del
pubblico siano esposte al rischio di ricevere o impegnare
dosi superiori a quelle fissate con il decreto di cui
all'articolo 96, anche a seguito di contaminazione di
matrici.
2. Chiunque pone in essere le attivita' disciplinate
deve inoltre adottare tutte le misure di sicurezza e
protezione idonee a ridurre al livello piu' basso
ragionevolmente ottenibile, secondo le norme specifiche di
buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute o impegnate
dai gruppi di riferimento della popolazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai casi di cui all'articolo 96, comma 5".
"Art. 105. - 1. I radionuclidi comunque presenti nel
corpo umano non sono soggetti alle disposizioni stabilite
nei capi V e VI. Per tali radionuclidi le altre
disposizioni del presente decreto si applicano con le
modalita' ed a partire dalle soglie di quantita' o di
concentrazione che, anche in relazione al tipo di sorgente
radioattiva, sono stabilite con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente e del
lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA".