Art. 5
Responsabilita'
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 6, le
esposizioni mediche sono effettuate dallo specialista su richiesta
motivata del prescrivente. La scelta delle metodologie e tecniche
idonee ad ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo
detrimento individuale e la valutazione sulla possibilita' di
utilizzare tecniche sostitutive non basate su radiazioni ionizzanti
compete allo specialista.
2. Ogni esposizione medica di cui all'articolo 1, comma 2, e'
effettuata sotto la responsabilita' dello specialista.
3. Gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte
di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnico
sanitario di radiologia medica o all'infermiere o all'infermiere
pediatrico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze
professionali.
4. Le procedure da seguire nel caso di esami medico-legali sono
quelle previste nell'ambito della disciplina vigente in materia.
5. L'esercente ha l'obbligo di identificare il responsabile
dell'impianto radiologico.
6. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica
possono essere effettuate soltanto con il consenso scritto delle
persone medesime, previa informazione sui rischi connessi con
l'esposizione alle radiazioni ionizzanti.