Art. 6
Procedure
1. Il Ministero della sanita' adotta linee guida per le procedure
inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentato, nonche'
raccomandazioni ai prescriventi relative ai criteri di riferimento,
ivi comprese le dosi, per le esposizioni mediche che consentono di
caratterizzare la prestazione sanitaria connessa con la pratica; tali
linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il responsabile dell'impianto radiologico provvede a che, per
ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata ai sensi del comma
1, siano adottati protocolli scritti di riferimento per ciascuna
attrezzatura.
3. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico,
nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono che nelle
procedure inerenti la radioterapia lo specialista si avvalga di un
esperto in fisica medica e che nelle attivita' di medicina nucleare
in vivo sia disponibile un esperto in fisica medica. Nelle linee
guida di cui al comma 1 sono eventualmente stabilite le altre
pratiche radiologiche in cui debba essere previsto l'intervento di un
esperto in fisica medica per consulenza sull'ottimizzazione, ivi
compresa la dosimetria dei pazienti e la garanzia di qualita',
compreso il controllo di qualita', nonche' per consulenza su problemi
connessi con la radioprotezione relativa alle esposizioni mediche, se
richiesto.
4. Il Ministero della sanita', sentito il Consiglio superiore di
sanita' e tenendo conto dell'evoluzione scientifica, nonche' degli
orientamenti dell'Unione europea ed internazionali, adotta, con
provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,
raccomandazioni concernenti le verifiche cliniche che debbono essere
effettuate nell'ambito dell'esercizio professionale specialistico.
5. Il responsabile dell'impianto radiologico verifica ogni due anni
i livelli diagnostici di riferimento utilizzati nelle procedure di
cui all'allegato II. In caso di superamento costante dei livelli
diagnostici lo segnala all'esercente che adotta gli interventi
correttivi necessari per conformarsi alle linee guida di cui
all'allegato II. I risultati della verifica e gli interventi
correttivi eventualmente effettuati sono annotati su apposito
registro.