Art. 7
Formazione
l. Negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di medicina e
chirurgia e di odontoiatria, dei diplomi di specializzazione in
radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, fisica sanitaria,
e delle altre specializzazioni mediche che possono comportare
attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico,
nonche' dei corsi di diploma universitario delle facolta' di medicina
e chirurgia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modifiche, e' inserita l'attivita'
didattica in materia di radioprotezione nell'esposizione medica
secondo i contenuti di cui all'allegato IV.
2. I dirigenti dell'area sanitaria che operano nei settori pubblici
e privati comportanti esposizioni mediche, nonche' i professionisti
sanitari dell'area tecnica, infermieristica e della riabilitazione
individuati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, che operano nei
medesimi ambienti, dovranno acquisire, ove non previste
dall'ordinamento dei rispettivi corsi di diploma, di laurea o di
specializzazione, le adeguate conoscenze circa le procedure e le
norme di radioprotezione per gli specifici compiti professionali.
3. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica,
della radioterapia e della medicina nucleare e' consentito ai
laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio
professionale ed iscritti all'albo, in possesso dello specifico
diploma di specializzazione o di un diploma di specializzazione in
una delle discipline equipollenti ai sensi del decreto del Ministro
della sanita' 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1998, n. 37, e successive
modificazioni.
4. Le attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio
clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della
specializzazione nella disciplina in cui rientra l'intervento stesso
o dall'odontoiatra nell'ambito della propria attivita' professionale
specifica.
5 Le attivita' dell'esperto in fisica medica sono quelle dirette
prevalentemente alla valutazione preventiva,ottimizzazione e verifica
delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonche' ai controlli
di qualita' degli impianti radiologici. L'esercizio di tali attivita'
e' consentito ai laureati in fisica in possesso del diploma di
specializzazione in fisica sanitaria o ad esso equipollente ai sensi
del citato decreto 30 gennaio 1998. L'esercizio e' consentito,
altresi', ai laureati in fisica, chimica ed ingegneria, privi di
specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario
nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella
disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti cosi'
come definiti nel citato decreto 30 gennaio 1998.
6. Il controllo di qualita' di cui all'articolo 8, comma 2, lettera
a), puo' essere svolto dal tecnico sanitario di radiologia medica.
7. I responsabili dei programmi di formazione assicurano che la
partecipazione agli aspetti pratici di coloro che seguono tali
programmi avvenga sotto la loro responsabilita', gradualmente secondo
le cognizioni acquisite.
8. Il personale che opera in ambiti professionali direttamente
connessi con l'esposizione medica deve seguire corsi di formazione
con periodicita' quinquennale; nell'ambito della formazione continua
di cui all'articolo 16-bis, del citato decreto legislativo n. 502 del
1992, e' previsto un programma in materia di radioprotezione.
9. Alla formazione continua di cui al citato decreto n. 502 del
1992 possono essere ammessi anche professionisti che operano al di
fuori delle aziende e delle istituzioni di cui allo stesso decreto,
con oneri a carico dell'interessato.
10. L'organizzazione della formazione continua di cui al comma 8
puo' essere affidata dalle autorita' regionali alle associazioni e
alle societa' scientifiche accreditate che comprendono tra le
finalita', oltre alla radioprotezione, uno dei seguenti settori:
radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica sanitaria,
relativamente all'esperto in fisica medica, e che siano maggiormente
rappresentative di coloro che operano professionalmente nelle
specifiche specialita'; esse si avvalgono delle societa' scientifiche
accreditate che comunque abbiano la radioprotezione del paziente tra
le proprie finalita'. La certificazione sull'esito dell'accertamento
del possesso delle conoscenze delle misure di radioprotezione e'
rilasciata dal presidente dell'associazione o societa' scientifica.
11. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica,
della radioterapia e della medicina nucleare e', altresi', consentito
al personale medico chirurgo, privo di specializzazione, che abbia
svolto cinque anni di servizio nella corrispondente disciplina alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Le attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio
clinico possono essere svolte, altresi', dal medico chirurgo, privo
di specializzazione, che abbia svolto cinque anni di servizio nella
disciplina stessa alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
13. Colui che, al momento della pubblicazione del presente decreto,
e' in possesso di una delle abilitazioni prescritte dall'articolo 78
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e iscritto nell'elenco
di cui allo stesso articolo puo' continuare ad esercitare l'attivita'
di controllo di qualita' delle apparecchiature radiologiche ed e'
soggetto a quanto prescritto dai commi 8 e 9.
Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
L'art. 6, del citato decreto, cosi recita:
"Art. 6 (I rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed
Universita'). - 1. Le regioni, nell'ambito della
programmazione regionale, stipulano specifici protocolli
d'intesa con le universita' per regolamentare l'apporto
alle attivita' assistenziali del servizio sanitario delle
facolta' di medicina, nel rispetto delle loro finalita'
istituzionali didattiche e scientifiche. Le universita'
concordano con le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al
presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture
assistenziali private, purche' accreditate e qualora non
siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e,
in via subordinata, in altre strutture pubbliche. Le
universita' contribuiscono, per quanto di competenza,
all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La
programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della
dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto
della presenza programmata delle strutture universitarie.
Le universita' e le regioni possono, d'intesa, costituire
policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento
da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture
universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti
omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione
regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese
sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le
universita', le aziende ospedaliere e le unita' sanitarie
locali interessate.
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
sanitario nazionale, connesse alla formazione degli
specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del
Servizio sanitario nazionale, le universita' e le regioni
stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare
le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le
unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici
sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione
specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate
presso le predette strutture sanitarie in possesso dei
requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 257/1991, la titolarita' dei corsi di
insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture
presso le quali si svolge la formazione stessa, in
conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai
fini della programmazione del numero degli specialisti da
formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche
conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni
sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente
decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso
le predette scuole e' rilasciato a firma del direttore
della scuola e del rettore dell'universita' competente.
Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni
rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita'
per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono
essere previste per i presidi ospedalieri delle unita'
sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei
requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in
sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio
sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I
requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture
sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il
Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua
con proprio decreto le figure professionali da formare ed i
relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e'
definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
con il Ministro della sanita'.
Per tali finalita' le regioni e le universita' attivano
appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi
di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La
titolarita' dei corsi di insegnamento previsti
dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di
norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle
strutture presso le quali si svolge la formazione stessa,
in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le
unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private
accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma
del responsabile del corso e del rettore dell'universita'
competente. L'esame finale, che consiste in una prova
scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio
professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata la
presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove
costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo e
previsti dal precedente ordinamento che non siano stati
riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19
novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a
decorrere dal 10 gennaio 1994, garantendo, comunque, il
completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo anno di corso. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di
secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai
corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il
predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti
che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai
soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado.
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa
di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla
costituzione delle nuove unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono
approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta dei Ministri della sanita' e dell'universita' .e
della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e
chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di
ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area
tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le
funzioni assistenziali. In tal senso e' modificato il
contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore
e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del
diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in
odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere
nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed
in odontoiatria.
- Il decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio
1998, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 14 febbraio 1998, n. 37, reca: "Tabelle relative
alle discipline equipollenti previste dalla normativa
regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario
nazionale".
- Si riporta il testo dell'art. 16-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'argomento si
veda in note all'art. 7:
"Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai sensi del
presente decreto, la formazione continua comprende
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al
corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione
complementare, formazione specifica in medicina generale,
diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita
professionale le conoscenze professionali. La formazione
permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare
le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e
manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al
progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di
garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed
efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
nazionale.
2. La formazione continua consiste in attivita' di
qualificazione specifica per i diversi profili
professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche'
soggiorni di' studio e la partecipazione a studi clinici
controllati e ad attivita' di ricerca di sperimentazione e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e'
sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
in misura prevalente, in programmi finalizzati agli
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del
Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le
modalita' indicate alla Commissione di cui all'art.
16-ter".
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
vedi note alle premesse. L'art. 78, del citato decreto,
cosi' recita: "Art. 78 (Abilitazione degli esperti
qualificati: elenco nominativo) - 1. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanita', e' istituito, presso
l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco
nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i
seguenti gradi di abilitazione:
a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza
fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici
che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al
tubo, inferiore a 400 KeV;
b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza
fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con
energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e
10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di
neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto
l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al
secondo;
c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza
fisica degli impianti come definiti all'articolo 7 del capo
Il del presente decreto e delle altre sorgenti di
radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle
di grado inferiore.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita
l'ANPA, sono stabiliti i titoli di studio e la
qualificazione professionale, nonche' le modalita' per la
formazione professionale, per l'accertamento della
capacita' tecnica e professionale richiesta per
l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e per
l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo
restando quanto stabilito all'articolo 93 per i casi di
inosservanza dei compiti".