Art. 7 
                             Formazione 
 
  l. Negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea  di  medicina  e
chirurgia e di  odontoiatria,  dei  diplomi  di  specializzazione  in
radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, fisica  sanitaria,
e  delle  altre  specializzazioni  mediche  che  possono   comportare
attivita'  radiodiagnostiche  complementari  all'esercizio   clinico,
nonche' dei corsi di diploma universitario delle facolta' di medicina
e chirurgia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  e  successive  modifiche,  e'  inserita  l'attivita'
didattica  in  materia  di  radioprotezione  nell'esposizione  medica
secondo i contenuti di cui all'allegato IV. 
  2. I dirigenti dell'area sanitaria che operano nei settori pubblici
e privati comportanti esposizioni mediche, nonche'  i  professionisti
sanitari dell'area tecnica, infermieristica  e  della  riabilitazione
individuati ai sensi  dell'articolo  6  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modifiche,  che  operano  nei
medesimi   ambienti,   dovranno   acquisire,   ove    non    previste
dall'ordinamento dei rispettivi corsi di  diploma,  di  laurea  o  di
specializzazione, le adeguate conoscenze  circa  le  procedure  e  le
norme di radioprotezione per gli specifici compiti professionali. 
  3. L'esercizio professionale specialistico della  radiodiagnostica,
della  radioterapia  e  della  medicina  nucleare  e'  consentito  ai
laureati   in   medicina   e   chirurgia,   abilitati   all'esercizio
professionale ed  iscritti  all'albo,  in  possesso  dello  specifico
diploma di specializzazione o di un diploma  di  specializzazione  in
una delle discipline equipollenti ai sensi del decreto  del  Ministro
della sanita' 30 gennaio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta  Ufficiale  14  febbraio  1998,  n.  37,  e  successive
modificazioni. 
  4.  Le  attivita'  radiodiagnostiche  complementari   all'esercizio
clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in  possesso  della
specializzazione nella disciplina in cui rientra l'intervento  stesso
o dall'odontoiatra nell'ambito della propria attivita'  professionale
specifica. 
  5 Le attivita' dell'esperto in fisica medica  sono  quelle  dirette
prevalentemente alla valutazione preventiva,ottimizzazione e verifica
delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonche' ai  controlli
di qualita' degli impianti radiologici. L'esercizio di tali attivita'
e' consentito ai laureati  in  fisica  in  possesso  del  diploma  di
specializzazione in fisica sanitaria o ad esso equipollente ai  sensi
del citato  decreto  30  gennaio  1998.  L'esercizio  e'  consentito,
altresi', ai laureati in fisica,  chimica  ed  ingegneria,  privi  di
specializzazione, che, alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  abbiano  svolto,  in  strutture  del   servizio   sanitario
nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di  servizio  nella
disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti  cosi'
come definiti nel citato decreto 30 gennaio 1998. 
  6. Il controllo di qualita' di cui all'articolo 8, comma 2, lettera
a), puo' essere svolto dal tecnico sanitario di radiologia medica. 
  7. I responsabili dei programmi di  formazione  assicurano  che  la
partecipazione agli  aspetti  pratici  di  coloro  che  seguono  tali
programmi avvenga sotto la loro responsabilita', gradualmente secondo
le cognizioni acquisite. 
  8. Il personale che  opera  in  ambiti  professionali  direttamente
connessi con l'esposizione medica deve seguire  corsi  di  formazione
con periodicita' quinquennale; nell'ambito della formazione  continua
di cui all'articolo 16-bis, del citato decreto legislativo n. 502 del
1992, e' previsto un programma in materia di radioprotezione. 
  9. Alla formazione continua di cui al citato  decreto  n.  502  del
1992 possono essere ammessi anche professionisti che  operano  al  di
fuori delle aziende e delle istituzioni di cui allo  stesso  decreto,
con oneri a carico dell'interessato. 
  10. L'organizzazione della formazione continua di cui  al  comma  8
puo' essere affidata dalle autorita' regionali  alle  associazioni  e
alle  societa'  scientifiche  accreditate  che  comprendono  tra   le
finalita', oltre alla  radioprotezione,  uno  dei  seguenti  settori:
radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica sanitaria,
relativamente all'esperto in fisica medica, e che siano  maggiormente
rappresentative  di  coloro  che  operano   professionalmente   nelle
specifiche specialita'; esse si avvalgono delle societa' scientifiche
accreditate che comunque abbiano la radioprotezione del paziente  tra
le proprie finalita'. La certificazione sull'esito  dell'accertamento
del possesso delle conoscenze  delle  misure  di  radioprotezione  e'
rilasciata dal presidente dell'associazione o societa' scientifica. 
  11. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica,
della radioterapia e della medicina nucleare e', altresi', consentito
al personale medico chirurgo, privo di  specializzazione,  che  abbia
svolto cinque anni di servizio nella corrispondente  disciplina  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  12.  Le  attivita'  radiodiagnostiche  complementari  all'esercizio
clinico possono essere svolte, altresi', dal medico  chirurgo,  privo
di specializzazione, che abbia svolto cinque anni di  servizio  nella
disciplina stessa  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  13. Colui che, al momento della pubblicazione del presente decreto,
e' in possesso di una delle abilitazioni prescritte dall'articolo  78
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e iscritto nell'elenco
di cui allo stesso articolo puo' continuare ad esercitare l'attivita'
di controllo di qualita' delle  apparecchiature  radiologiche  ed  e'
soggetto a quanto prescritto dai commi 8 e 9. 
 
          Note all'art. 7:
              - Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 502,
          reca:  "Riordino  della  disciplina in materia sanitaria, a
          norma  dell'art.  1  della  legge 23 ottobre 1992, n. 421".
          L'art. 6, del citato decreto, cosi recita:
              "Art. 6 (I rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed
          Universita').   -   1.   Le   regioni,   nell'ambito  della
          programmazione  regionale,  stipulano  specifici protocolli
          d'intesa  con  le  universita'  per regolamentare l'apporto
          alle  attivita'  assistenziali del servizio sanitario delle
          facolta'  di  medicina,  nel  rispetto delle loro finalita'
          istituzionali  didattiche  e  scientifiche.  Le universita'
          concordano  con le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al
          presente  comma,  ogni eventuale utilizzazione di strutture
          assistenziali  private,  purche'  accreditate e qualora non
          siano  disponibili strutture nell'azienda di riferimento e,
          in  via  subordinata,  in  altre  strutture  pubbliche.  Le
          universita'   contribuiscono,  per  quanto  di  competenza,
          all'elaborazione   dei   piani   sanitari   regionali.   La
          programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della
          dislocazione  delle  strutture  sanitarie, deve tener conto
          della  presenza  programmata delle strutture universitarie.
          Le  universita'  e le regioni possono, d'intesa, costituire
          policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento
          da    singoli   stabilimenti   ospedalieri   di   strutture
          universitarie  od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti
          omogenei  tenendo conto delle esigenze della programmazione
          regionale.  I  rapporti in attuazione delle predette intese
          sono  regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le
          universita',  le  aziende ospedaliere e le unita' sanitarie
          locali interessate.
              2.  Per  soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
          sanitario   nazionale,   connesse   alla  formazione  degli
          specializzandi  e  all'accesso  ai  ruoli  dirigenziali del
          Servizio  sanitario  nazionale, le universita' e le regioni
          stipulano  specifici  protocolli di intesa per disciplinare
          le  modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in
          attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
          accordi  tra  le  universita',  le  aziende ospedaliere, le
          unita'  sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a
          carattere   scientifico  e  gli  istituiti  zooprofilattici
          sperimentali.  Ferma  restando  la  disciplina  di  cui  al
          decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione
          specialistica,  nelle  scuole  di specializzazione attivate
          presso  le  predette  strutture  sanitarie  in possesso dei
          requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto
          legislativo  n.  257/1991,  la  titolarita'  dei  corsi  di
          insegnamento     previsti     dall'ordinamento    didattico
          universitario  e'  affidata  ai  dirigenti  delle strutture
          presso   le  quali  si  svolge  la  formazione  stessa,  in
          conformita'  ai  protocolli  d'intesa di cui al comma 1. Ai
          fini  della  programmazione del numero degli specialisti da
          formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del
          decreto  legislativo  8  agosto 1991, n. 257, tenendo anche
          conto   delle   esigenze   conseguenti   alle  disposizioni
          sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente
          decreto.  Il  diploma di specializzazione conseguito presso
          le  predette  scuole  e'  rilasciato  a firma del direttore
          della  scuola  e  del  rettore dell'universita' competente.
          Sulla  base  delle  esigenze di formazione e di prestazioni
          rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita'
          per  l'istituzione  dei  corsi  di specializzazione possono
          essere  previste  per  i  presidi  ospedalieri delle unita'
          sanitarie  locali,  le  cui strutture siano in possesso dei
          requisiti  di  idoneita'  previsti  dall'art. 7 del decreto
          legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
              3.  A  norma  dell'art.  1,  lettera o), della legge 23
          ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario
          infermieristico,  tecnico e della riabilitazione avviene in
          sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio
          sanitario  nazionale  e  istituzioni private accreditate. I
          requisiti  di  idoneita' e l'accreditamento delle strutture
          sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
          e  della  ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il
          Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua
          con proprio decreto le figure professionali da formare ed i
          relativi  profili.  Il  relativo  ordinamento  didattico e'
          definito,  ai  sensi  dell'art.  9  della legge 19 novembre
          1990,  n.  341, con decreto del Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
          con il Ministro della sanita'.
              Per tali finalita' le regioni e le universita' attivano
          appositi  protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi
          di  cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La
          titolarita'    dei    corsi    di   insegnamento   previsti
          dall'ordinamento  didattico  universitario  e'  affidata di
          norma  a  personale  del  ruolo  sanitario dipendente dalle
          strutture  presso  le quali si svolge la formazione stessa,
          in   possesso   dei   requisiti  previsti.  I  rapporti  in
          attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
          accordi  tra  le  universita',  le  aziende ospedaliere, le
          unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private
          accreditate  e  gli istituti di ricovero e cura a carattere
          scientifico.  I  diplomi conseguiti sono rilasciati a firma
          del  responsabile  del corso e del rettore dell'universita'
          competente.  L'esame  finale,  che  consiste  in  una prova
          scritta  ed  in  una  prova  pratica, abilita all'esercizio
          professionale.  Nelle commissioni di esame e' assicurata la
          presenza  di  rappresentanti dei collegi professionali, ove
          costituiti.   I   corsi  di  studio  relativi  alle  figure
          professionali  individuate ai sensi del presente articolo e
          previsti  dal  precedente  ordinamento  che non siano stati
          riordinati  ai  sensi  del  citato  art.  9  della legge 19
          novembre  1990,  n.  341,  sono  soppressi entro due anni a
          decorrere  dal  10  gennaio  1994, garantendo, comunque, il
          completamento  degli  studi  agli studenti che si iscrivono
          entro  il  predetto  termine  al  primo  anno  di  corso. A
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
          dal  precedente  ordinamento  e'  in ogni caso richiesto il
          possesso  di  un  diploma di scuola secondaria superiore di
          secondo  grado  di  durata  quinquennale. Alle scuole ed ai
          corsi  disciplinati  dal  precedente  ordinamento  e per il
          predetto  periodo  temporale possono accedere gli aspiranti
          che  abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
          superiore  per i posti che non dovessero essere coperti dai
          soggetti  in  possesso  del  diploma  di  scuola secondaria
          superiore di secondo grado.
              4.  In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa
          di  cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla
          costituzione  delle  nuove  unita' sanitarie locali e delle
          aziende  ospedaliere,  previa  diffida,  gli  accordi  sono
          approvati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri su
          proposta  dei  Ministri della sanita' e dell'universita' .e
          della ricerca scientifica e tecnologica.
              5.   Nelle  strutture  delle  facolta'  di  medicina  e
          chirurgia  il  personale  laureato medico ed odontoiatra di
          ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area
          tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria,  svolge  anche  le
          funzioni  assistenziali.  In  tal  senso  e'  modificato il
          contenuto  delle attribuzioni dei profili del collaboratore
          e  del  funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del
          diploma   di   laurea   in   medicina  e  chirurgia  ed  in
          odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere
          nei  profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed
          in odontoiatria.
              -  Il  decreto  del  Ministro  della sanita' 30 gennaio
          1998,  pubblicato  nel  Supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  14 febbraio 1998, n. 37, reca: "Tabelle relative
          alle   discipline  equipollenti  previste  dalla  normativa
          regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale
          per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario
          nazionale".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 16-bis del decreto
          legislativo  30  dicembre  1992, n. 502, per l'argomento si
          veda in note all'art. 7:
              "Art.  16-bis  (Formazione continua). - 1. Ai sensi del
          presente   decreto,   la   formazione   continua  comprende
          l'aggiornamento  professionale  e la formazione permanente.
          L'aggiornamento  professionale e' l'attivita' successiva al
          corso  di  diploma,  laurea,  specializzazione,  formazione
          complementare,  formazione  specifica in medicina generale,
          diretta   ad   adeguare   per   tutto   l'arco  della  vita
          professionale  le  conoscenze  professionali. La formazione
          permanente  comprende le attivita' finalizzate a migliorare
          le   competenze   e   le   abilita'  cliniche,  tecniche  e
          manageriali  e  i comportamenti degli operatori sanitari al
          progresso  scientifico  e  tecnologico  con  l'obiettivo di
          garantire    efficacia,    appropriatezza,   sicurezza   ed
          efficienza  alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
          nazionale.
              2.  La  formazione  continua  consiste  in attivita' di
          qualificazione    specifica    per    i   diversi   profili
          professionali,   attraverso   la  partecipazione  a  corsi,
          convegni,  seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
          private  accreditate ai sensi del presente decreto, nonche'
          soggiorni  di'  studio  e la partecipazione a studi clinici
          controllati  e ad attivita' di ricerca di sperimentazione e
          di  sviluppo.  La  formazione continua di cui al comma 1 e'
          sviluppata  sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
          in   misura   prevalente,  in  programmi  finalizzati  agli
          obiettivi  prioritari  del  Piano sanitario nazionale e del
          Piano   sanitario   regionale  nelle  forme  e  secondo  le
          modalita'   indicate   alla  Commissione  di  cui  all'art.
          16-ter".
              -  Per  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
          vedi  note  alle  premesse.  L'art. 78, del citato decreto,
          cosi'   recita:   "Art.   78  (Abilitazione  degli  esperti
          qualificati:  elenco  nominativo)  -  1.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con   il  Ministro  della  sanita',  e'  istituito,  presso
          l'Ispettorato   medico   centrale  del  lavoro,  un  elenco
          nominativo  degli  esperti qualificati, ripartito secondo i
          seguenti gradi di abilitazione:
                a)  abilitazione  di primo grado, per la sorveglianza
          fisica  delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici
          che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al
          tubo, inferiore a 400 KeV;
                b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza
          fisica  delle sorgenti costituite da macchine radiogene con
          energia  degli  elettroni accelerati compresa tra 400 keV e
          10  MeV,  o  da materie radioattive, incluse le sorgenti di
          neutroni  la  cui  produzione  media  nel  tempo,  su tutto
          l'angolo  solido,  sia  non  superiore  a  104  neutroni al
          secondo;
                c)  abilitazione  di terzo grado, per la sorveglianza
          fisica degli impianti come definiti all'articolo 7 del capo
          Il   del   presente  decreto  e  delle  altre  sorgenti  di
          radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
              2.  L'abilitazione  di grado superiore comprende quelle
          di grado inferiore.
              3.  Con  lo  stesso  decreto di cui al comma 1, sentita
          l'ANPA,   sono   stabiliti   i   titoli   di  studio  e  la
          qualificazione  professionale,  nonche' le modalita' per la
          formazione    professionale,   per   l'accertamento   della
          capacita'    tecnica    e   professionale   richiesta   per
          l'iscrizione   nell'elenco   di   cui  al  comma  1  e  per
          l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo
          restando  quanto  stabilito  all'articolo  93 per i casi di
          inosservanza dei compiti".