Art. 8
Attrezzature
1. Le regioni nell'ambito del sistema previsto dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, per
evitare l'inutile proliferazione di attrezzature radiologiche,
provvedono affinche':
a) tutte le attrezzature radiologiche in uso siano tenute sotto
stretta sorveglianza per quanto riguarda la radioprotezione e solo
strutture autorizzate intraprendano pratiche mediche comportanti
esposizioni;
b) l'esercente tenga un inventario aggiornato delle attrezzature
radiologiche;
c) le autorizzazioni vengano concesse sulla base dei criteri di
pianificazione sanitaria regionale, tenuto conto degli aspetti
economici e sociali e della necessita' di evitare la inutile
proliferazione di attrezzature radiologiche.
2. Il responsabile dell'impianto radiologico, avvalendosi
dell'esperto in fisica medica, provvede:
a) a che siano intrapresi adeguati programmi di garanzia della
qualita', compreso il controllo di qualita', nonche' di valutazione
della dose o dell'attivita' somministrata ai pazienti;
b) a che siano effettuate prove di accettazione prima
dell'entrata in uso delle attrezzature radiologiche e quindi prove di
funzionamento sia a intervalli regolari che dopo ogni intervento
rilevante di manutenzione. In base ai risultati delle prove il
responsabile dell'impianto esprime il giudizio di idoneita' all'uso
clinico delle attrezzature.
3. Il responsabile dell'impianto radiologico, avvalendosi
dell'incaricato dell'esecuzione dei controlli di qualita', predispone
il protocollo di esecuzione delle prove necessarie ad esprimere il
proprio giudizio di idoneita'.
4. Il Ministero della sanita', sentito il Consiglio superiore di
sanita' e tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica, nonche'
degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali, elabora e
diffonde linee guida concernenti i criteri specifici di
accettabilita' dell'attrezzatura, al fine di indicare quando e'
necessario un adeguato intervento correttivo, che includa
eventualmente l'ipotesi di mettere l'attrezzatura fuori servizio. In
sede di prima applicazione si applica quanto previsto dall'allegato
V.
5. Il responsabile dell'impianto radiologico, quando accerta il
verificarsi delle ipotesi indicate nei criteri di cui al comma 4,
segnala all'esercente la necessita' di adottare gli opportuni
interventi correttivi ovvero quelli opportuni per ovviare agli
inconvenienti, compreso quello di mettere fuori servizio le
attrezzature.
6. Per quanto riguarda la fluoroscopia, gli esami senza
intensificazione dell'immagine o tecniche analoghe non sono
giustificati e sono pertanto vietati.
7. Gli esami fluoroscopici senza dispositivo per controllare il
rateo di dose sono limitati a casi giustificati da esigenze
diagnostiche o terapeutiche.
8. In caso di utilizzazione di un'attrezzatura radiodiagnostica di
nuova installazione, questa attrezzatura deve essere munita, se
fattibile, di un dispositivo che informi lo specialista circa la
quantita' di radiazioni ionizzanti prodotte dall'attrezzatura nel
corso della procedura radiologica.
9. I dati relativi ai programmi, ai controlli e alle prove di cui
al comma 2 sono registrati e conservati per almeno cinque anni, a
cura del responsabile dell'impianto radiologico, anche su supporto
informatico; in tale caso, deve essere garantita la permanenza delle
registrazioni, anche mediante la duplicazione del supporto.