Art. 9
Pratiche speciali
l. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico,
nell'ambito delle rispettive competenze e tenuto conto dei principi
di giustificazione e ottimizzazione e assicurandosi, in modo
particolare, che siano state rispettate le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), 2 e 4, utilizzano attrezzature
radiologiche e tecniche e adeguate attrezzature ausiliarie per le
esposizioni mediche che riguardano:
a) bambini;
b) programmi di screening;
c) procedure comportanti alte dosi per il paziente, quali la
radiologia interventistica, la tomografia computerizzata o la
radioterapia.
2. Nell'ambito dei programmi di formazione di cui all'articolo 7,
comma 9, devono essere fornite informazioni specifiche sulle
modalita' di attuazione delle esposizioni di cui al comma l.
3. Per le esposizioni di cui al comma 1, ad eccezione della
radioterapia il responsabile dell'impianto radiologico provvede
affinche' un esperto in fisica medica esegua periodiche valutazioni
dosimetriche. L'esercente ed il responsabile dell'impianto
radiologico, per quanto di rispettiva competenza, tengono conto di
tali valutazioni dosimetriche per adottare misure correttive
eventualmente necessarie e compatibili con le finalita' diagnostiche.
4. Nelle attivita' di radioterapia il responsabile dell'impianto
radiologico avvalendosi dell'esperto di fisica medica predispone le
procedure per la valutazione delle dosi somministrate ai pazienti
durante i trattamenti di radioterapia e ne verifica la corretta
applicazione.
5. Nelle esposizioni di cui al comma 1, il giudizio sulla qualita'
tecnica della prestazione e della procedura diagnostica o terapeutica
e il giudizio di accettabilita' sono espressi dal responsabile
dell'impianto radiologico.
6. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico tengono
conto delle raccomandazioni e delle indicazioni comunitarie ed
internazionali riguardanti i programmi di assicurazione della
qualita' e i criteri di accettabilita' delle attrezzature da dedicare
alle esposizioni di cui al comma l.