Art. 9 
                          Pratiche speciali 
 
  l.  L'esercente  e  il  responsabile   dell'impianto   radiologico,
nell'ambito delle rispettive competenze e tenuto conto  dei  principi
di  giustificazione  e  ottimizzazione  e  assicurandosi,   in   modo
particolare, che  siano  state  rispettate  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), 2 e 4,  utilizzano  attrezzature
radiologiche e tecniche e adeguate  attrezzature  ausiliarie  per  le
esposizioni mediche che riguardano: 
    a) bambini; 
    b) programmi di screening; 
    c) procedure comportanti alte dosi  per  il  paziente,  quali  la
radiologia  interventistica,  la  tomografia  computerizzata   o   la
radioterapia. 
  2. Nell'ambito dei programmi di formazione di cui  all'articolo  7,
comma  9,  devono  essere  fornite  informazioni   specifiche   sulle
modalita' di attuazione delle esposizioni di cui al comma l. 
  3. Per le esposizioni  di  cui  al  comma  1,  ad  eccezione  della
radioterapia  il  responsabile  dell'impianto  radiologico   provvede
affinche' un esperto in fisica medica esegua  periodiche  valutazioni
dosimetriche.   L'esercente   ed   il   responsabile    dell'impianto
radiologico, per quanto di rispettiva competenza,  tengono  conto  di
tali  valutazioni  dosimetriche  per   adottare   misure   correttive
eventualmente necessarie e compatibili con le finalita' diagnostiche. 
  4. Nelle attivita' di radioterapia  il  responsabile  dell'impianto
radiologico avvalendosi dell'esperto di fisica medica  predispone  le
procedure per la valutazione delle  dosi  somministrate  ai  pazienti
durante i trattamenti di  radioterapia  e  ne  verifica  la  corretta
applicazione. 
  5. Nelle esposizioni di cui al comma 1, il giudizio sulla  qualita'
tecnica della prestazione e della procedura diagnostica o terapeutica
e il  giudizio  di  accettabilita'  sono  espressi  dal  responsabile
dell'impianto radiologico. 
  6. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico  tengono
conto  delle  raccomandazioni  e  delle  indicazioni  comunitarie  ed
internazionali  riguardanti  i  programmi  di   assicurazione   della
qualita' e i criteri di accettabilita' delle attrezzature da dedicare
alle esposizioni di cui al comma l.