Art. 2 1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attivita' produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovra' essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 4, comma 3-bis, della citata legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge qui pubblicata, si veda la nota all'art. 1.