Art. 2

  1.  Le  agevolazioni  previste  dall'articolo 4, comma 3-bis, della
legge  8  novembre 1991, n. 381, introdotto dall'articolo 1, comma 2,
della  presente  legge,  sono  estese  anche alle aziende pubbliche o
private   che   organizzino   attivita'   produttive  o  di  servizi,
all'interno  degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute
o  internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti.
Nelle  convenzioni  con l'amministrazione penitenziaria dovra' essere
definito  anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a
quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  il testo dell'art. 4, comma 3-bis, della citata
          legge  8  novembre  1991,  n.  381, introdotto dall'art. 1,
          comma  2,  della  legge  qui  pubblicata,  si  veda la nota
          all'art. 1.