Art. 3 
 
  1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che  assumono
lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore  ai  trenta
giorni  o  che  svolgono  effettivamente  attivita'   formative   nei
confronti dei detenuti, e in particolare  dei  giovani  detenuti.  Le
agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi
successivi alla cessazione dello stato di detenzione.