Art. 4 
 
  1. Le modalita' ed entita' delle agevolazioni e degli sgravi di cui
all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del  Ministro
della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro  e
della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio  e
della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro
il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di  decreto  e'  trasmesso  alle
Camere  per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle  competenti
Commissioni parlamentari.