Art. 5

  1.  Nell'articolo  20  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e
successive  modificazioni,  dopo  il  dodicesimo comma e' inserito il
seguente:
"Le  amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano
apposite  convenzioni  con  soggetti pubblici o privati o cooperative
sociali  interessati a fornire a detenuti o internati opportunita' di
lavoro.  Le  convenzioni  disciplinano  l'oggetto  e le condizioni di
svolgimento dell'attivita' lavorativa, la formazione e il trattamento
retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica".
  2.  Nell'articolo  20  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e
successive  modificazioni,  dopo  il  sedicesimo comma e' inserito il
seguente:
"Agli  effetti  della  presente  legge,  per  la  costituzione  e  lo
svolgimento  di  rapporti  di  lavoro  nonche' per l'assunzione della
qualita'  di  socio  nelle  cooperative  sociali  di cui alla legge 8
novembre  1991,  n. 381, non si applicano le incapacita' derivanti da
condanne penali o civili".
  3.  Il  Ministro  della  giustizia, di concerto con il Ministro del
lavoro  e  della previdenza sociale, presenta ogni anno al Parlamento
una  relazione  sui  dati  relativi  allo  svolgimento  da  parte dei
detenuti   di   attivita'   lavorative   o  di  corsi  di  formazione
professionale  per  qualifiche richieste da esigenze territoriali. La
relazione  contiene altresi' una specifica valutazione sull'idoneita'
degli spazi destinati a tali finalita'.
 
          Note all'art. 5:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20 della legge 26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sull'esecuzione  delle  misure privative e limitative della
          liberta'), come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art. 20 (Lavoro). - Negli istituti penitenziari devono
          essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e
          degli  internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi
          di  formazione  professionale.  A  tal fine, possono essere
          istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da
          imprese  pubbliche  o  private  e  possono essere istituiti
          corsi  di  formazione professionale organizzati e svolti da
          aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate
          con la regione.
              Il  lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed
          e' remunerato.
              Il  lavoro  e'  obbligatorio  per  i condannati e per i
          sottoposti  alle misure di sicurezza della colonia agricola
          e della casa di lavoro.
              I  sottoposti  alle  misure  di sicurezza della casa di
          cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario
          possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a
          finalita' terapeutiche.
              L'organizzazione  e  i  metodi del lavoro penitenziario
          devono  riflettere  quelli del lavoro nella societa' libera
          al  fine  di  far  acquisire  ai  soggetti una preparazione
          professionale  adeguata  alle normali condizioni lavorative
          per agevolarne il reinserimento sociale.
              Nell'assegnazione  dei soggetti al lavoro si deve tener
          conto   esclusivamente  dell'anzianita'  di  disoccupazione
          durante  lo  stato  di  detenzione  o  di internamento, dei
          carichi  familiari,  della  professionalita', nonche' delle
          precedenti e documentate attivita' svolte e di quelle a cui
          essi   potranno   dedicarsi   dopo   la   dimissione,   con
          l'esclusione  dei detenuti e internati sottoposti al regime
          di  sorveglianza  particolare  di cui all'art. 14-bis della
          presente legge.
              Il  collocamento  al  lavoro  da  svolgersi all'interno
          dell'istituto  avviene  nel rispetto di graduatorie fissate
          in  due  apposite liste, delle quali una generica e l'altra
          per qualifica o mestiere.
              Per  la  formazione delle graduatorie all'interno delle
          liste  e per il nulla-osta agli organismi competenti per il
          collocamento,  e'  istituita,  presso  ogni  istituto,  una
          commissione  composta  dal direttore, da un appartenente al
          ruolo  degli  ispettori  o  dei sovrintendenti del Corpo di
          polizia  penitenziaria e da un rappresentante del personale
          educativo,    eletti   all'interno   della   categoria   di
          appartenenza,  da un rappresentante unitariamente designato
          dalle  organizzazioni  sindacali  piu'  rappresentative sul
          piano  nazionale,  da  un  rappresentante  designato  dalla
          commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente
          competente  e  da  un  rappresentante  delle organizzazioni
          sindacali territoriali.
              Alle  riunioni della commissione partecipa senza potere
          deliberativo   un   rappresentante  dei  detenuti  e  degli
          internati,  designato  per  sorteggio  secondo le modalita'
          indicate nel regolamento interno dell'istituto.
              Per  ogni componente viene indicato un supplente eletto
          o designato secondo i criteri in precedenza indicati.
              Al  lavoro  all'esterno,  si  applicano  la  disciplina
          generale  sul  collocamento  ordinario ed agricolo, nonche'
          l'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
              Per  tutto quanto non previsto dal presente articolo si
          applica la disciplina generale sul collocamento.
              Le    amministrazioni    penitenziarie,    centrali   e
          periferiche,  stipulano  apposite  convenzioni con soggetti
          pubblici  o  privati  o  cooperative  sociali interessati a
          fornire  a  detenuti o internati opportunita' di lavoro. Le
          convenzioni  disciplinano  l'oggetto  e  le  condizioni  di
          svolgimento  dell'attivita'  lavorativa, la formazione e il
          trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza
          pubblica.
              Le  direzioni  degli  istituti  penitenziari, in deroga
          alle norme di contabilita' generale dello Stato e di quelle
          di  contabilita'  speciale,  possono, previa autorizzazione
          del  Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle
          lavorazioni  penitenziarie  a prezzo pari o anche inferiore
          al  loro  costo,  tenuto  conto,  per quanto possibile, dei
          prezzi  praticati  per  prodotti corrispondenti nel mercato
          all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto.
              I  detenuti  e  gli  internati  che mostrino attitudini
          artigianali,   culturali   o   artistiche   possono  essere
          esonerati   dal  lavoro  ordinario  ed  essere  ammessi  ad
          esercitare   per   proprio  conto,  attivita'  artigianali,
          intellettuali o artistiche.
              I  soggetti  che  non  abbiano  sufficienti  cognizioni
          tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.
              La   durata   delle  prestazioni  lavorative  non  puo'
          superare  i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia
          di  lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il
          riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai
          detenuti  e  agli  internati  che  frequentano  i  corsi di
          formazione   professionale   di   cui  al  comma  primo  e'
          garantita,  nei  limiti  degli  stanziamenti  regionali, la
          tutela  assicurativa  e  ogni  altra  tutela prevista dalle
          disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
              Agli  effetti della presente legge, per la costituzione
          e   lo  svolgimento  di  rapporti  di  lavoro  nonche'  per
          l'assunzione  della  qualita'  di  socio  nelle cooperative
          sociali  di  cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si
          applicano  le  incapacita'  derivanti  da condanne penali o
          civili.
              Entro  il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e
          giustizia  trasmette  al Parlamento una analitica relazione
          circa  lo  stato  di attuazione delle disposizioni di legge
          relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.".
              -  Per l'argomento della legge 8 novembre 1991, n. 381,
          vedasi in nota all'art. 1.