IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
47,  comma  1,  che,  al  fine  di  rafforzare  gli strumenti volti a
promuovere l'occupazione femminile, nonche' a prevenire e contrastare
le   discriminazioni  di  genere  nei  luoghi  di  lavoro,  prescrive
l'emanazione  di  norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni,
il  regime  giuridico  e  le dotazioni strumentali dei consiglieri di
parita'  ed  a  migliorare  l'efficienza delle azioni positive di cui
alla legge 10 aprile 1991, n. 125;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
  Visto  il  parere reso dalla Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visti  i  pareri resi dalle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 2000;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri del
tesoro,   del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
giustizia, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                Consigliere e consiglieri di parita'

  1.  A  livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una
consigliera  o  un  consigliere  di  parita'.  Per ogni consigliera o
consigliere si provvede altresi' alla nomina di un supplente.
  2.  Le  consigliere  ed  i  consiglieri  di  parita',  effettivi  e
supplenti,    svolgono    funzioni    di   promozione   e   controllo
dell'attuazione  dei  principi  di  uguaglianza di opportunita' e non
discriminazione  per  donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle
funzioni  loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parita'
sono   pubblici   ufficiali   ed   hanno  l'obbligo  di  segnalazione
all'autorita' giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Nota al titolo:
              - Per il testo dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999,
          n. 144, si veda in nota alle premesse.
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art.  47 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure
          in  materia  di  investimenti,  delega  al  Governo  per il
          riordino  degli incentivi all'occupazione e della normativa
          che   disciplina   l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per  il
          riordinamento degli enti previdenziali), cosi' recita:
              "Art.  47  (Delega  al  Governo in materia di revisione
          dell'art.  8  della  legge 10 aprile 1991, n. 125). - 1. Al
          fine   di  rafforzare  gli  strumenti  volti  a  promuovere
          l'occupazione  femminile,  a  prevenire  e  contrastare  le
          discriminazioni  di genere nei luoghi di lavoro, il Governo
          e'  delegato  ad  emanare,  entro dodici mesi dalla data di
          entrata   della   presente   legge,   uno  o  piu'  decreti
          legislativi  recanti norme intese a ridefinire e potenziare
          le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali
          dei   consiglieri   di   parita',   nonche'   a  migliorare
          l'efficienza  delle  azioni  positive  di  cui  alla  legge
          10 aprile  1991,  n.  125,  secondo  i  seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) revisione  e  razionalizzazione delle funzioni dei
          consiglieri di parita', anche in relazione al nuovo assetto
          istituzionale  di  cui  al  decreto legislativo 23 dicembre
          1997, n. 469, e, in particolare, con:
                  1)  valorizzazione  del  ruolo  nell'ambito  ed  in
          relazione  con  organismi,  sedi  e  strumenti  di politica
          attiva  del  lavoro  e  di  promozione  delle  occasioni di
          impiego,   con   particolare   riferimento   alle  aree  di
          svantaggio  occupazionale e ai processi di riqualificazione
          e formazione professionale;
                  2)  rafforzamento delle funzioni intese al rispetto
          della  normativa  antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro,
          nonche'   di   quelle   relative  al  contenzioso  in  sede
          conciliativa  e  giudiziale ed in sede di giudizio civile o
          amministrativo,  avente  ad  oggetto le discriminazioni per
          sesso;
                b) incremento   delle   dotazioni   per  un  efficace
          espletamento   delle   funzioni,   con,   in   particolare:
          previsione   di   permessi  retribuiti,  ridefinizione  dei
          compensi    e    dei   rimborsi   e   potenziamento   delle
          strumentazioni operative;
                c) ridefinizione  dei  criteri  e del procedimento di
          nomina dei consiglieri di parita', con valorizzazione delle
          competenze ed esperienze acquisite;
                d) istituzione,  presso  il  Ministero  del  lavoro e
          della  previdenza sociale, di un Fondo per le attivita' dei
          consiglieri di parita', finanziato dal Ministero del lavoro
          e   della   previdenza   sociale,   con  risorse  assegnate
          annualmente  nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per
          l'occupazione,   nel   limite  massimo  annuo  di  lire  10
          miliardi,  nonche' dal Dipartimento delle pari opportunita'
          in  misura  di lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999,
          cui  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo  speciale dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione    economica,    allo    scopo   utilizzando
          l'accantonamnento  relativo  alla  Presidenza del Consiglio
          dei Ministri, con definizione dei criteri di assegnazione e
          ripartizione      delle      risorse      e      previsione
          dell'utilizzabilita' delle stesse anche per spese e onorari
          relativi  alle  azioni in giudizio promosse dai consiglieri
          di parita';
                e) previsione    di   meccanismi   e   strumenti   di
          monitoraggio  e  valutazione  dei  risultati conseguiti per
          effetto  della  ridefinizione  degli  strumenti  di  cui al
          presente articolo;
                f) revisione della disciplina del finanziamento delle
          azioni   positive,   anche   con  riferimento  ai  soggetti
          promotori,  ai criteri e alle procedure di finanziamento di
          cui  all'art. 2 della citata legge n. 125 del 1991, nonche'
          previsione  di  strumenti  e  di misure volti a favorire il
          rispetto  e  l'adeguamento  alle  normative  in  materia di
          parita'   e   di   non  discriminazione  tra  i  sessi,  in
          particolare  attraverso  il  ricorso  a misure di carattere
          premiale.
              2.  Gli  schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una
          apposita   relazione,   sono   trasmessi  alle  Camere  per
          l'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti
          commissioni  parlamentari  permanenti entro il sessantesimo
          giorno  antecedente  la  scadenza  del termine previsto per
          l'esercizio  della  relativa  delega.  In  caso  di mancato
          rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade
          dall'esercizio  della  delega.  Le  competenti  commissioni
          parlamentari  esprimono il parere entro trenta giorni dalla
          data  di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione
          del  parere  decorra  inutilmente,  i  decreti  legislativi
          possono essere comunque emanati.
                3.  Entro  ventiquattro mesi dalla data di entrata in
          vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, il
          Governo  puo' emanare eventuali disposizioni modificative e
          correttive  con  le  medesime  modalita' di cui al comma 2,
          attenendosi  ai principi e ai criteri direttivi indicati al
          comma 1.
              4.   L'attuazione  della  delega  di  cui  al  presente
          articolo  deve  essere  esercitata nel limite delle risorse
          disponibili  nel  Fondo per le attivita' dei consiglieri di
          parita' di cui al comma 1, lettera d)".
              - La  legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per
          la  realizzazione  della parita' uomo-donna nel lavoro), e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1991, n.
          88.
              - Il   decreto   legislativo  28 agosto  1997,  n.  281
          (Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.