Art. 10
                         Disposizioni finali

  1.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
emanato  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  e  per  le pari opportunita', in base alle
indicazioni  del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile
1991,  n.  125,  sono  stabilite  le modalita' di presentazione delle
richieste  di  cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 125
del  1991,  le  procedure  di  valutazione  e di verifica e quelle di
erogazione,  secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  123.  Con  lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti di
onorabilita'  che i soggetti richiedenti devono possedere. La mancata
attuazione  del  progetto  comporta  la  decadenza dal beneficio e la
restituzione  delle  somme  eventualmente  gia'  riscosse. In caso di
attuazione  parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non
attuata,  la  cui  valutazione  e'  effettuata  in  base  ai  criteri
determinati dal decreto di cui al presente comma.
  2.  In  sede di prima applicazione del presente decreto, i rapporti
di  cui  agli  articoli  3,  comma  5, e 4, comma 5, sono presentati,
rispettivamente, entro il 31 dicembre 2001 e il 31 marzo 2002.
  3.  Sono  abrogati gli articoli 2, commi 3 e 6, e 8, della legge 10
aprile  1991, n. 125, e l'articolo 18 della legge 7 dicembre 1977, n.
903.
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  adeguano  la propria legislazione ai principi desumibili
dal  presente  decreto  con  le  modalita'  previste  dai  rispettivi
statuti.  Fino  all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni
del  presente  decreto  trovano  piena e immediata applicazione nelle
regioni  a  statuto  speciale.  Per  le province autonome di Trento e
Bolzano  resta  fermo  l'articolo  2 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 maggio 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Bellillo,    Ministro   per   le   pari
                              opportunita'
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Note all'art. 10:
              - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 125 del 1991,
          si veda in note all'art. 3.
              - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 125 del 1991,
          si veda in nota all'art. 7.
              - Il   decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n.  123
          (Disposizioni  per la razionalizzazione degli interventi di
          sostegno  pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma
          4,  lettera  c)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59)  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1998, n.
          99.
              - Per  il  testo  dell'art.  2 della legge n. 125/1991,
          cosi'  come modificato dal presente decreto, vedasi in note
          all'art. 7.
              - L'art.  2  del  decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
          266  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale per il
          Trentino-Alto   Adige  concernenti  il  rapporto  tra  atti
          legislativi   statali  e  leggi  regionali  e  provinciali,
          nonche'  la potesta' statale di indirizzo e coordinamento),
          cosi' recita:
              "Art.   2   (Rapporti   tra   legislazione   statale  e
          legislazione  regionale).  -  1.  Salvo quanto disposto nel
          comma  4,  la  legislazione  regionale  e  provinciale deve
          essere  adeguata  ai  principi  e  norme costituenti limiti
          indicati  dagli  articoli  4  e  5 dello statuto speciale e
          recati  da  atto  legislativo  dello Stato entro i sei mesi
          successivi  alla  pubblicazione  dell'atto  medesimo  nella
          Gazzetta  Ufficiale  o  nel  piu'  ampio  termine  da  esso
          stabilito.    Restano    nel   frattempo   applicabili   le
          disposizioni    legislative    regionali    e   provinciali
          preesistenti.
                 2.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma  1,  le
          disposizioni   legislative   regionali  e  provinciali  non
          adeguate  in  ottemperanza al comma medesimo possono essere
          impugnate   davanti  alla  Corte  costituzionale  ai  sensi
          dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso;
          si  applicano  altresi'  la legge costituzionale 9 febbraio
          1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
              3.  L'impugnazione  di  cui  al  comma  2  ai sensi del
          predetto  art.  97 e' proposta entro novanta giorni, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, dal Presidente
          del  Consiglio  ed  e'  depositata  nella cancelleria della
          Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione
          al presidente della giunta regionale o provinciale.
              4.  Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilita'
          nel  territorio regionale delle leggi costituzionali, degli
          atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla
          regione  o  alla provincia autonoma e' attribuita delega di
          funzioni  statali  ovvero  potesta' legislativa integrativa
          delle  disposizioni  statali,  di  cui agli articoli 6 e 10
          dello  statuto speciale, nonche' delle norme internazionali
          e comunitarie direttamente applicabili.
              5.  Restano  fermi i poteri di ordinanza amministrativa
          diretti a provvedere a situazioni eccezionali di necessita'
          ed  urgenza,  nei  casi,  nei  modi  e  nei limiti previsti
          dall'ordinamento.
              6.  L'art.  105 dello statuto speciale si applica anche
          quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali
          o  provinciali  cessa  per  effetto di sentenza della Corte
          costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art. 16
          dello statuto speciale".