Art. 10 Disposizioni finali 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le pari opportunita', in base alle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sono stabilite le modalita' di presentazione delle richieste di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 125 del 1991, le procedure di valutazione e di verifica e quelle di erogazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti di onorabilita' che i soggetti richiedenti devono possedere. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente gia' riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione e' effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i rapporti di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono presentati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2001 e il 31 marzo 2002. 3. Sono abrogati gli articoli 2, commi 3 e 6, e 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125, e l'articolo 18 della legge 7 dicembre 1977, n. 903. 4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi desumibili dal presente decreto con le modalita' previste dai rispettivi statuti. Fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni del presente decreto trovano piena e immediata applicazione nelle regioni a statuto speciale. Per le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo l'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 maggio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bellillo, Ministro per le pari opportunita' Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Fassino, Ministro della giustizia Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Loiero, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 125 del 1991, si veda in note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 125 del 1991, si veda in nota all'art. 7. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1998, n. 99. - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 125/1991, cosi' come modificato dal presente decreto, vedasi in note all'art. 7. - L'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), cosi' recita: "Art. 2 (Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale). - 1. Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresi' la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 3. L'impugnazione di cui al comma 2 ai sensi del predetto art. 97 e' proposta entro novanta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio ed e' depositata nella cancelleria della Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione al presidente della giunta regionale o provinciale. 4. Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilita' nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla regione o alla provincia autonoma e' attribuita delega di funzioni statali ovvero potesta' legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonche' delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili. 5. Restano fermi i poteri di ordinanza amministrativa diretti a provvedere a situazioni eccezionali di necessita' ed urgenza, nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento. 6. L'art. 105 dello statuto speciale si applica anche quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali o provinciali cessa per effetto di sentenza della Corte costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art. 16 dello statuto speciale".