Art. 2
              Procedura di nomina e durata del mandato

  1.   Le  consigliere  ed  i  consiglieri  di  parita'  regionali  e
provinciali,  effettivi  e  supplenti, sono nominati, con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per le pari opportunita', su designazione degli organi a tal
fine   individuati   dalle  regioni  e  dalle  province,  sentite  le
commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui
agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
ognuno per i reciproci livelli di competenza sulla base dei requisiti
di  cui al comma 2 e con le procedure previste dal presente articolo.
La  consigliera  o  il  consigliere nazionale di parita', effettivo e
supplente,  sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza   sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  per  le  pari
opportunita'.
  2.  Le  consigliere  e  i  consiglieri  di parita' devono possedere
requisiti  di  specifica  competenza  ed  esperienza  pluriennale  in
materia  di  lavoro  femminile,  di  normative  sulla  parita' e pari
opportunita'  nonche'  di  mercato  del  lavoro, comprovati da idonea
documentazione.
  3.  Il  relativo  decreto di nomina, contenente il curriculum della
persona nominata, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  4.  In  caso  di  mancata  designazione  dei consiglieri di parita'
regionali  e  provinciali  entro  i  sessanta  giorni successivi alla
scadenza  del  mandato,  o  di designazione effettuata in assenza dei
requisiti  richiesti  dal  comma  2,  il  Ministro del lavoro e della
previdenza   sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  per  le  pari
opportunita',  provvede  direttamente  alla  nomina nei trenta giorni
successivi,  nel  rispetto dei requisiti di cui al comma 2. A parita'
di  requisiti  professionali si procede alla designazione e nomina di
consigliere di parita'. Si applica quanto previsto dal comma 3.
  5. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui al comma 1
ha  la  durata  di  quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. Ai
fini  dell'eventuale  rinnovo non si tiene conto dell'espletamento di
funzioni   di   consigliere  di  parita'  ai  sensi  della  normativa
previgente in materia. La procedura di rinnovo si svolge osservandosi
le modalita' previste dal comma 3. Le consigliere ed i consiglieri di
parita'  continuano  a  svolgere  le  loro  funzioni  fino alle nuove
nomine.  In  sede  di  prima  applicazione  si  procede  alle nomine,
conformemente  ai criteri ed alla procedura previsti dai commi 2, 3 e
4, entro il 31 dicembre 2000.
 
          Nota all'art. 2:
              - Il testo degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo
          23 dicembre  1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli
          enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
          lavoro,  a  norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), cosi' recitano:
              "Art.  4  (Criteri  per  l'organizzazione  del  sistema
          regionale    per    l'impiego).   -   1.   L'organizzazione
          amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
          dei  compiti  conferiti  ai sensi del presente decreto sono
          disciplinati,  anche  al  fine di assicurare l'integrazione
          tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
          e  le  politiche formative, con legge regionale da emanarsi
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) ai  sensi  dell'art.  4, comma 3, lettere f), g) e
          h),  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, attribuzione alle
          pronvince  delle  funzioni e dei compiti di cui all'art. 2,
          comma  1,  ai fini della realizzazione dell'integrazione di
          cui al comma 1;
                b) costituzione    di   una   commissione   regionale
          permanente    tripartita   quale   sede   concertativa   di
          progettazione,  proposta,  valutazione  e verifica rispetto
          alle  linee  programmatiche  e alle politiche del lavoro di
          competenza   regionale;  la  composizione  di  tale  organo
          collegiale  deve  prevedere  la presenza del rappresentante
          regionale  competente  per  materia di cui alla lettera c),
          delle  parti  sociali  sulla  base della rappresentativita'
          determinata  secondo  i  criteri previsti dall'ordinamento,
          rispettando  la  pariteticita'  delle posizioni delle parti
          sociali  stesse,  nonche' quella del consigliere di parita'
          nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
                c) costituzione   di   un   organismo   istituzionale
          finalizzato    a   rendere   effettiva,   sul   territorio,
          l'integrazione  tra  i  servizi  all'impiego,  le politiche
          attive  del  lavoro  e  le politiche formative, composto da
          rappresentanti  istituzionali della regione, delle province
          e degli altri enti locali;
                d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e
          monitoraggio  nelle  materie di cui all'art. 2, comma 2, ad
          apposita   struttura   regionale   dotata  di  personalita'
          giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il
          compito  di collaborare al raggiungimento dell'integrazione
          di  cui  al  comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui
          alle   lettere  a)  e  b).  Tale  struttura  garantisce  il
          collegamento  con  il sistema informativo del lavoro di cui
          all'art. 11;
                e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
          servizi  connessi  alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
          sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
          "centri per l'impiego ;
                f) distribuzione    territoriale   dei   centri   per
          l'impiego  sulla  base di bacini provinciali con utenza non
          inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
          socio-geografiche;
                g) possibilita'  di  attribuzione alle province della
          gestione  ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri
          per  l'impiego,  connessi alle funzioni e compiti conferiti
          alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
                h) possibilita'  di  attribuzione  all'ente di cui al
          comma   1,  lettera d),  funzioni  ed  attivita'  ulteriori
          rispetto  a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
          anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
          sia  a  titolo  oneroso  per  i  privati  che  ne  facciano
          richiesta.
                2.  Le  province  individuano  adeguati  strumenti di
          raccordo   con   gli   altri  enti  locali,  prevedendo  la
          partecipazione   degli  stessi  alla  individuazione  degli
          obiettivi  e  all'organizzazione  dei servizi connessi alle
          funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,
          comma  1,  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica
          anche    ai    centri   per   l'impiego   istituiti   dalle
          amministrazioni provinciali.
              3.  I  servizi  per  l'impiego di cui al comma 1 devono
          essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".
              "Art.  6  (Soppressione  di organi collegiali). - 1. La
          provincia,  entro  i  sei  mesi  successivi  dalla  data di
          entrata  in vigore della legge regionale di cui all'art. 4,
          comma   1,   istituisce   un'unica  commissione  a  livello
          provinciale  per  le  politiche  del  lavoro,  quale organo
          tripartito  permanente  di concertazione e di consultazione
          delle  parti  sociali  in  relazione  alle attivita' e alle
          funzioni  attribuite  alla  provincia ai sensi dell'art. 4,
          comma  1, lettera a), nonche' in relazione alle attivita' e
          funzioni  gia' di competenza degli organi collegiali di cui
          al  comma  2  del  presente  articolo  secondo  i  seguenti
          principi e criteri:
                a) la composizione della commissione deve essere tale
          da  permettere la pariteticita' delle posizioni delle parti
          sociali;
                b) presidenza   della   commissione   al   presidente
          dell'amministrazione provinciale;
                c) inserimento del consigliere di parita';
                d) possibilita' di costituzione di sottocomitati, nel
          rispetto  dei  criteri  di  cui  alla  lettera  a), anche a
          carattere tematico.
              2.  Con  effetto  dalla  costituzione della commissione
          provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali
          sono  soppressi  e  le  relative funzioni e competenze sono
          trasferite alla provincia:
                a) commissione provinciale per l'impiego;
                b) commissione circoscrizionale per l'impiego;
                c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
                d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
                e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
                f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
                g) commissione    provinciale   per   la   manodopera
          agricola;
                h) commissione  circoscrizionale  per  la  manodopera
          agricola;
                i) commissione   provinciale   per   il  collocamento
          obbligatorio.
              3.  La  provincia,  nell'attribuire  le  funzioni  e le
          competenze gia' svolte dalla commissione di cui al comma 2,
          lettera   i),   garantisce   all'interno   del   competente
          organismo,  la  presenza  di rappresentanti designati dalle
          categorie  interessate,  di rappresentanti dei lavoratori e
          dei  datori  di  lavoro,  designati  rispettivamente  dalle
          organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
          rappresentative  e  di  un  ispettore  medico  del  lavoro.
          Nell'ambito  di  tale  organismo  e'  previsto  un comitato
          tecnico  composto  da  funzionari  ed  esperti  del settore
          sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle
          regioni  ai  sensi  dell'art.  4  del presente decreto, con
          particolare  riferimento alla materia delle inabilita', con
          compiti  relativi  alla valutazione delle residue capacita'
          lavorative,   alla  definizione  degli  strumenti  e  delle
          prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei
          controlli  periodici  sulla  permanenza delle condizioni di
          inabilita'.  Agli  oneri  per il funzionamento del comitato
          tecnico   si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  per  il funzionamento della
          commissione di cui al comma 1".