Art. 2 Procedura di nomina e durata del mandato 1. Le consigliere ed i consiglieri di parita' regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunita', su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza sulla base dei requisiti di cui al comma 2 e con le procedure previste dal presente articolo. La consigliera o il consigliere nazionale di parita', effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunita'. 2. Le consigliere e i consiglieri di parita' devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parita' e pari opportunita' nonche' di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. 3. Il relativo decreto di nomina, contenente il curriculum della persona nominata, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. In caso di mancata designazione dei consiglieri di parita' regionali e provinciali entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dal comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunita', provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni successivi, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2. A parita' di requisiti professionali si procede alla designazione e nomina di consigliere di parita'. Si applica quanto previsto dal comma 3. 5. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui al comma 1 ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. Ai fini dell'eventuale rinnovo non si tiene conto dell'espletamento di funzioni di consigliere di parita' ai sensi della normativa previgente in materia. La procedura di rinnovo si svolge osservandosi le modalita' previste dal comma 3. Le consigliere ed i consiglieri di parita' continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine. In sede di prima applicazione si procede alle nomine, conformemente ai criteri ed alla procedura previsti dai commi 2, 3 e 4, entro il 31 dicembre 2000.
Nota all'art. 2: - Il testo degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' recitano: "Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego). - 1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle pronvince delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1; b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentativita' determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita' nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125; c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali; d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalita' giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'art. 11; e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego ; f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche; g) possibilita' di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2; h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta. 2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali. 3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998". "Art. 6 (Soppressione di organi collegiali). - 1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attivita' e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), nonche' in relazione alle attivita' e funzioni gia' di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e criteri: a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticita' delle posizioni delle parti sociali; b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale; c) inserimento del consigliere di parita'; d) possibilita' di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico. 2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia: a) commissione provinciale per l'impiego; b) commissione circoscrizionale per l'impiego; c) commissione regionale per il lavoro a domicilio; d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio; e) commissione comunale per il lavoro a domicilio; f) commissione provinciale per il lavoro domestico; g) commissione provinciale per la manodopera agricola; h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola; i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. 3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze gia' svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e di un ispettore medico del lavoro. Nell'ambito di tale organismo e' previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilita', con compiti relativi alla valutazione delle residue capacita' lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".