Art. 3
                         Compiti e funzioni

  1.  Le  consigliere  ed i consiglieri di parita' intraprendono ogni
utile   iniziativa   ai  fini  del  rispetto  del  principio  di  non
discriminazione   e   della   promozione  di  pari  opportunita'  per
lavoratori   e  lavoratrici,  svolgendo  in  particolare  i  seguenti
compiti:
    a)  rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine
di  svolgere  le  funzioni  promozionali  e  di  garanzia  contro  le
discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
    b)  promozione  di  progetti di azioni positive, anche attraverso
l'individuazione   delle  risorse  comunitarie,  nazionali  e  locali
finalizzate allo scopo;
    c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche
di   sviluppo   territoriale   rispetto  agli  indirizzi  comunitari,
nazionali e regionali in materia di pari opportunita';
    d)  sostegno  delle  politiche attive del lavoro, comprese quelle
formative,  sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari
opportunita';
    e)   promozione   dell'attuazione   delle   politiche   di   pari
opportunita' da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel
mercato del lavoro;
    f)  collaborazione  con  le direzioni provinciali e regionali del
lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle
violazioni  alla normativa in materia di parita', pari opportunita' e
garanzia  contro  le discriminazioni, anche mediante la progettazione
di appositi pacchetti formativi;
    g)  diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e
attivita'  di  informazione e formazione culturale sui problemi delle
pari opportunita' e sulle varie forme di discriminazioni;
    h)  verifica  dei  risultati  della realizzazione dei progetti di
azioni positive previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
    i)  collegamento  e  collaborazione con gli assessorati al lavoro
degli enti locali e con organismi di parita' degli enti locali.
  2.  Le consigliere ed i consiglieri di parita' nazionale, regionali
e  provinciali,  effettivi  e  supplenti, sono componenti a tutti gli
effetti,  rispettivamente,  della  commissione centrale per l'impiego
ovvero  del  diverso  organismo che ne venga a svolgere in tutto o in
parte le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n.  469,  e  delle  commissioni  regionali  e  provinciali tripartite
prevista  dagli  articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469
del  1997; essi partecipano altresi' ai tavoli di partenariato locale
ed  ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99
del  Consiglio  del  21  giugno 1999. Le consigliere ed i consiglieri
regionali  e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di
parita'  del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi
diversamente   denominati   che   svolgono   funzioni   analoghe.  La
consigliera  o  il  consigliere  nazionale e' componente del Comitato
nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 5 e 7 della
legge 10 aprile 1991, n. 125.
  3.  Le  strutture regionali di assistenza tecnica e monitoraggio di
cui  all'articolo  4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23
dicembre  1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed ai consiglieri
di  parita'  il  supporto  tecnico  necessario:  alla  rilevazione di
situazioni   di  squilibrio  di  genere;  all'elaborazione  dei  dati
contenuti   nei  rapporti  sulla  situazione  del  personale  di  cui
all'articolo  9 della legge 10 aprile 1991, n. 125; alla promozione e
realizzazione    di    piani   di   formazione   e   riqualificazione
professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.
  4.  Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parita', le
direzioni   provinciali   e  regionali  del  lavoro  territorialmente
competenti  acquisiscono  nei  luoghi  di  lavoro  informazioni sulla
situazione  occupazionale  maschile  e  femminile,  in relazione allo
stato  delle assunzioni, della formazione e promozione professionale,
delle  retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del
rapporto  di  lavoro,  ed  ogni altro elemento utile, anche in base a
specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.
  5.  Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  le  consigliere  ed  i
consiglieri di parita' regionali e provinciali presentano un rapporto
sull'attivita'   svolta   agli   organi  che  hanno  provveduto  alla
designazione.  La  consigliera  o  il  consigliere di parita' che non
abbia   provveduto   alla  presentazione  del  rapporto  o  vi  abbia
provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio.
 
          Note all'art. 3:
              - Per  il  titolo  e  gli  estremi  di pubblicazione in
          Gazzetta  Ufficiale  della legge 10 aprile 1991, n. 125, si
          veda in note alle premesse.
              - Il  decreto  legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
          Per  il testo degli articoli 4 e 6 si veda in nota all'art.
          2.
              - Il   testo   del  regolamento  (CE)  n.  1260/99  del
          Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali
          sui   Fondi   strutturali   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale  delle  Comunita'  europee del 26 giugno 1999, n.
          L 161.
              - L'art. 5 della legge n. 125/1991, cosi' recita:
              "Art.   5  (Comitato  nazionale  per  l'attuazione  dei
          principi  di  parita'  di  trattamento  ed  uguaglianza  di
          opportunita' tra lavoratori e lavoratrici). - 1. Al fine di
          promuovere  la  rimozione  dei comportamenti discriminatori
          per  sesso  e  di  ogni  altro ostacolo che limiti di fatto
          l'uguaglianza  delle  donne  nell'accesso  al  lavoro e sul
          lavoro  e  la  progressione  professionale e di carriera e'
          istituito,   presso   il   Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale, il Comitato nazionale per l'attuazione
          dei  principi  di  parita' di trattamento ed uguaglianza di
          opportunita' tra lavoratori e lavoratrici.
               2. Fanno parte del Comitato:
                a) il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          o,  per  sua  delega,  un  Sottosegretario  di  Stato,  con
          funzioni di presidente;
                b) cinque  componenti  designati dalle confederazioni
          sindacali  dei  lavoratori maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale;
                c) cinque  componenti  designati dalle confederazioni
          sindacali   dei   datori  di  lavoro  dei  diversi  settori
          economici, maggiormente     rappresentative    sul    piano
          nazionale;
                d) un   componente   designato   unitariamente  dalle
          associazioni  di  rappresentanza,  assistenza  e tutela del
          movimento   cooperativo   piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale;
                e) undici  componenti  designati dalle associazioni e
          dai  movimenti  femminili  piu'  rappresentativi  sul piano
          nazionale  operanti  nel  campo  della parita' e delle pari
          opportunita' nel lavoro;
                f) il    consigliere   di   parita'   componente   la
          commissione centrale per l'impiego.
              3.  Partecipano,  inoltre,  alle riunioni del Comitato,
          senza diritto di voto:
                a) sei  esperti  in  materie giuridiche, economiche e
          sociologiche, con competenze in materia di lavoro;
                b) cinque    rappresentanti,   rispettivamente,   dei
          Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia,
          degli   affari  esteri,  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica;
                c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale con qualifica non inferiore a quella di
          primo dirigente, in rappresentanza delle direzioni generali
          per  l'impiego,  dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio
          del  mercato  del  lavoro,  della  previdenza ed assistenza
          sociale  nonche' dell'ufficio centrale per l'orientamento e
          la formazione professionale dei lavoratori.
               4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni
          e  sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale.  Per  ogni  componente  effettivo  e'  nominato un
          supplente.
              5.  Il  Comitato  e' convocato, oltre che ad iniziativa
          del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando
          ne facciano richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti.
              6.   Il   Comitato   delibera   in  ordine  al  proprio
          funzionamento  e  a quello del collegio istruttorio e della
          segreteria  tecnica  di  cui  all'art. 7, nonche' in ordine
          alle relative spese.
              7.  Il  vicepresidente  del  Comitato  e' designato dal
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito
          dei suoi componenti".
              - L'art. 7 della legge n. 125/1991, come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
              "Art.  7 (Collegio istruttorio e segreteria tecnica). -
          1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione
          e  alla  rimozione delle discriminazioni e per la redazione
          dei  pareri del Comitato di cui all'art. 5 e ai consiglieri
          di  parita',  e'  istituito  un  collegio istruttorio cosi'
          composto:
                a) il  vicepresidente del Comitato di cui all'art. 5,
          che lo presiede;
                b) un  magistrato designato dal Ministero di grazia e
          giustizia  fra  quelli che svolgono funzioni di giudice del
          lavoro;
                c) un  dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato
          del lavoro;
                d) gli  esperti  di  cui all'art. 5, comma 3, lettera
          a);
                e) il consigliere di parita' di cui all'art. 8, comma
          4.
              2.  Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio,
          i  componenti  di  cui alle lettere b) e c) del comma 1, su
          richiesta  del  Comitato  di cui all'art. 5, possono essere
          elevati a due.
              3.  Al  fine di provvedere alla gestione amministrativa
          ed   al  supporto  tecnico  del  Comitato  e  del  collegio
          istruttorio  e'  istituita  la  segreteria tecnica. Essa ha
          compiti  esecutivi  alle  dipendenze  della  presidenza del
          Comitato  ed  e'  composta  di  personale proveniente dalle
          varie  direzioni  generali del Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale del
          medesimo   Ministero.   La  composizione  della  segreteria
          tecnica  e' determinata con decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale, sentito il Comitato.
              4.  Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in
          ordine  alle  proprie  modalita'  di  organizzazione  e  di
          funzionamento;  per lo svolgimento dei loro compiti possono
          costituire  specifici  gruppi  di  lavoro. Il Comitato puo'
          deliberare  la  stipula di convenzioni nonche' di avvalersi
          di collaborazioni esterne:
                a) per l'effettuazione di studi e ricerche;
                b) per   attivita'   funzionali   dell'esercizio  dei
          compiti  in materia di progetti di azioni positive previsti
          dall'art. 6, comma 1, lettera d)".
              - Per  il  testo della lettera d), comma 1, dell'art. 4
          del  decreto  legislativo  n.  469/1997,  si  veda  in nota
          all'art. 2.
              - L'art. 9 della legge n. 125/1991, cosi' recita:
              "Art. 9 (Rapporto sulla situazione del personale). - 1.
          Le  aziende  pubbliche  e  private che occupano oltre cento
          dipendenti  sono  tenute a redigere un rapporto almeno ogni
          due   anni   sulla  situazione  del  personale  maschile  e
          femminile  in ognuna delle professioni ed in relazione allo
          stato  di  assunzioni,  della  formazione, della promozione
          professionale,  dei livelli, dei passaggi di categoria o di
          qualifica,  di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento
          della  Cassa  integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
          prepensionamenti   e   pensionamenti,   della  retribuzione
          effettivamente corrisposta.
              2.  Il  rapporto  di  cui  al comma 1 e' trasmesso alle
          rappresentanze   sindacali   aziendali   e  al  consigliere
          regionale di parita'.
              3.  Il primo rapporto deve essere redatto entro un anno
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, in
          conformita'  alle  indicazioni  definite, nell'ambito delle
          specificazioni di cui al comma 1, dal Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, con proprio decreto da emanarsi
          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge.
              4.  Qualora,  nei termini prescritti, le aziende di cui
          al  comma  1  non  trasmettano  il  rapporto, l'ispettorato
          regionale  del  lavoro, previa segnalazione dei soggetti di
          cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro
          sessanta  giorni. In caso di inottemperanza si applicano le
          sanzioni  di  cui  all'art.  11  del decreto del Presidente
          della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi piu' gravi
          puo'  essere  disposta  la  sospensione  per  un  anno  dei
          benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda".