Art. 4
    Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita'
                       Relazione al Parlamento

  1.  Al  fine  di  rafforzare  le  funzioni  delle consigliere e dei
consiglieri  di parita', di accrescere l'efficacia della loro azione,
di  consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi,
e' istituita la rete nazionale dei consiglieri e delle consigliere di
parita',  coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di
parita'.
  2.  La  rete  nazionale  si  riunisce  almeno  due  volte l'anno su
convocazione   e   sotto   la  presidenza  della  consigliera  o  del
consigliere  nazionale;  alle riunioni partecipano il vice presidente
del  Comitato  nazionale di parita' di cui all'articolo 5 della legge
10  aprile  1991,  n. 125, e un rappresentante designato dal Ministro
per le pari opportunita'.
  3.  Per  l'espletamento  dei  propri compiti la rete nazionale puo'
avvalersi,  oltre  che del Collegio istruttorio di cui all'articolo 7
della  legge  10  aprile 1991, n. 125, anche di esperte od esperti di
particolare  e comprovata qualificazione professionale nel rispettivo
campo di attivita'.
  4.  L'entita'  delle risorse necessarie al funzionamento della rete
nazionale e all'espletamento dei relativi compiti, e' determinata con
il decreto di cui all'articolo 9, comma 2.
  5.  Entro  il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere
nazionale  di  parita'  elabora, anche sulla base dei rapporti di cui
all'articolo  3,  comma 5, un rapporto al Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  e  al  Ministro  per  le pari opportunita' sulla
propria attivita' e su quella svolta dalla rete nazionale. Si applica
quanto  previsto  nell'ultimo  periodo del comma 5 dell'articolo 3 in
caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.
  6.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla
base  del  rapporto  di  cui  al  comma  5, nonche' delle indicazioni
fornite  dal  Comitato  nazionale di parita', presenta in Parlamento,
almeno   biennalmente,   d'intesa   con   il  Ministro  per  le  pari
opportunita',  una  relazione contenente i risultati del monitoraggio
sull'applicazione  della  legislazione  in  materia di parita' e pari
opportunita'  nel  lavoro  e  sulla  valutazione  degli effetti delle
disposizioni del presente decreto.
 
          Note all'art. 4:
              - Per  il testo dell'art. 5 della legge n. 125/1991, si
          veda in nota all'art. 3.
              - Per  il testo dell'art. 7 della legge n. 125/1991, si
          veda in nota all'art. 3.