Art. 5
                         Sede e attrezzature

  1.  L'ufficio  delle  consigliere  e  dei  consiglieri  di  parita'
regionali  e provinciali e' ubicato rispettivamente presso le regioni
e  presso  le province. L'ufficio della consigliera o del consigliere
nazionale  di  parita'  e'  ubicato  presso il Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale.  L'ufficio  e'  funzionalmente  autonomo,
dotato   del  personale,  delle  apparecchiature  e  delle  strutture
necessarie  per  lo  svolgimento  dei  loro compiti. Il personale, la
strumentazione  e le attrezzature necessari sono assegnati dagli enti
presso cui l'ufficio e' ubicato, nell'ambito delle risorse trasferite
ai sensi del decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469.
  2.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto  con il Ministro per le pari opportunita', predispone con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, una convenzione quadro allo scopo di definire le
modalita'  di  organizzazione  e  di funzionamento dell'ufficio delle
consigliere  e  dei  consiglieri  di  parita',  nonche' gli indirizzi
generali  per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3, comma
1,  lettere b), c), d) ed e). Entro i successivi tre mesi il Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, in conformita' ai contenuti
della  convenzione  quadro,  provvede  alla  stipula  di  altrettante
convenzioni  con  gli  enti  territoriali  nel  cui ambito operano le
consigliere ed i consiglieri di parita'.
 
          Note all'art. 5:
              - Il  decreto  legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
              - L'art.  8 del citato decreto legislativo n. 281/1997,
          cosi' recita:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".