Art. 6
                              Permessi

  1.  Le  consigliere  ed  i  consiglieri  di  parita',  nazionale  e
regionali  hanno  diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ove si
tratti  di  lavoratori  dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro
per  un  massimo  di  50 ore lavorative mensili medie. Nella medesima
ipotesi  le consigliere ed i consiglieri provinciali di parita' hanno
diritto  ad  assentarsi  dal posto di lavoro per un massimo di 30 ore
lavorative  mensili  medie.  I permessi di cui al presente comma sono
retribuiti.
  2.  Le  consigliere  ed  i  consiglieri  regionali e provinciali di
parita'   hanno   altresi'  diritto,  ove  si  tratti  di  lavoratori
dipendenti,  ad  ulteriori permessi non retribuiti per i quali verra'
corrisposta un'indennita'. La misura massima dei permessi e l'importo
dell'indennita'   sono  stabiliti  annualmente  dal  decreto  di  cui
all'articolo  9,  comma  2.  Ai  fini  dell'esercizio  del diritto di
assentarsi  dal  luogo  di  lavoro  di  cui al comma 1 ed al presente
comma,  le  consigliere  ed  i  consiglieri  di  parita' devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro almeno un giorno prima.
  3.  L'onere  per  le  assenze  dal  lavoro  di cui al comma 1 delle
consigliere  e  dei  consiglieri  di parita' regionali e provinciali,
lavoratori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, e' a
carico  rispettivamente dell'ente regionale e provinciale. A tal fine
si  impiegano  risorse  provenienti  dal Fondo di cui all'articolo 9.
L'ente  regionale o provinciale, su richiesta, e' tenuto a rimborsare
al  datore  di  lavoro  quanto  corrisposto  per  le ore di effettiva
assenza.
  4.  Le  consigliere  ed  i  consiglieri  regionali e provinciali di
parita',  lavoratori  autonomi o liberi professionisti, hanno diritto
per  l'esercizio  delle  loro funzioni ad un'indennita' rapportata al
numero  complessivo delle ore di effettiva attivita', entro un limite
massimo  determinato  annualmente  dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 2.
  5.  La  consigliera  o  il  consigliere  nazionale  di parita', ove
lavoratore  dipendente,  usufruisce  di un numero massimo di permessi
non   retribuiti  determinato  annualmente  con  il  decreto  di  cui
all'articolo  9,  comma  2,  nonche'  di  un'indennita' fissata dallo
stesso  decreto.  In  alternativa  puo' richiedere il collocamento in
aspettativa  non  retribuita per la durata del mandato, percependo in
tal  caso  un'indennita'  complessiva,  a  carico  del  Fondo  di cui
all'articolo  9,  determinata  tenendo conto dell'esigenza di ristoro
della  retribuzione  perduta e di compenso dell'attivita' svolta. Ove
la  funzione  di  consigliera  o consigliere nazionale di parita' sia
ricoperta  da  un  lavoratore autonomo o da un libero professionista,
spetta  al  medesimo  un'indennita'  nella  misura  complessiva annua
determinata dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.