Art. 7 
                           Azioni positive 
 
  1. All'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, il comma 1 e'
sostituito dal seguente: 
    "1. A partire dal 1o ottobre ed entro  il  30  novembre  di  ogni
anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri  di  formazione
professionale  accreditati,  le   associazioni,   le   organizzazioni
sindacali nazionali e territoriali possono  richiedere  al  Ministero
del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi  al  rimborso
totale o parziale di  oneri  finanziari  connessi  all'attuazione  di
progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).". 
  2. All'articolo 6, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125,  la
lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    "c)   formula   entro   il   31   maggio   di   ogni   anno    un
programma-obiettivo  nel  quale  vengono  indicate  le  tipologie  di
progetti di  azioni  positive  che  intende  promuovere,  i  soggetti
ammessi per le singole tipologie ed  i  criteri  di  valutazione.  Il
programma e' diffuso dal Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;". 
  3. All'articolo 6, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125,  la
lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
    "g)  propone  soluzioni  alle  controversie   collettive,   anche
indirizzando gli  interessati  all'adozione  di  progetti  di  azioni
positive per  la  rimozione  delle  discriminazioni  pregresse  o  di
situazioni di  squilibrio  nella  posizione  di  uomini  e  donne  in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e  promozione
professionale, delle condizioni di lavoro e  retributive,  stabilendo
eventualmente, su proposta del collegio  istruttorio,  l'entita'  del
cofinanziamento  di  una  quota  dei   costi   connessi   alla   loro
attuazione;". 
  4. All'articolo 7 della legge 10 aprile 1991, n. 125, il comma 4 e'
sostituito dal seguente: 
    "4. Il Comitato e il collegio istruttorio  deliberano  in  ordine
alle proprie modalita' di organizzazione e di funzionamento;  per  lo
svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici  gruppi  di
lavoro. Il Comitato puo' deliberare la stipula di convenzioni nonche'
di avvalersi di collaborazioni esterne: 
    a) per l'effettuazione di studi e ricerche; 
    b) per attivita' funzionali all'esercizio dei compiti in  materia
di progetti di azioni positive previsti  dall'articolo  6,  comma  1,
lettera d).". 
  5. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7,  comma  1,  e
61, comma 1, del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
regioni, le  province,  i  comuni  e  tutti  gli  enti  pubblici  non
economici, nazionali, regionali e locali, sentiti  gli  organismi  di
rappresentanza  previsti  dall'articolo   47   del   citato   decreto
legislativo n. 29 del 1993 ovvero,  in  mancanza,  le  organizzazioni
rappresentative nell'ambito del comparto e  dell'area  di  interesse,
sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa  della  rispettiva
attivita', il Comitato di cui all'articolo 5 della  legge  10  aprile
1991, n. 125, e la consigliera o il consigliere nazionale di parita',
ovvero il Comitato per le pari  opportunita'  eventualmente  previsto
dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parita'
territorialmente competente, predispongono piani di  azioni  positive
tendenti ad assicurare, nel  loro  ambito  rispettivo,  la  rimozione
degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena  realizzazione  di
pari opportunita' di lavoro e nel lavoro tra uomini  e  donne.  Detti
piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento  delle  donne
nei  settori  e  nei  livelli  professionali  nei  quali  esse   sono
sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  lettera  d),
della citata legge n. 125 del 1991, favoriscono il riequilibrio della
presenza femminile nelle attivita' e nelle posizioni gerarchiche  ove
sussiste un divario fra generi non inferiore  a  due  terzi.  A  tale
scopo, in occasione tanto  di  assunzioni  quanto  di  promozioni,  a
fronte di analoga qualificazione  e  preparazione  professionale  tra
candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso
maschile e' accompagnata da un'esplicita ed adeguata  motivazione.  I
piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In sede  di
prima applicazione essi sono predisposti entro il 30 giugno 2001.  In
caso di mancato adempimento si applica l'articolo  6,  comma  6,  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  6. In fase di prima  attuazione,  il  programma  obiettivo  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 10 aprile  1991,  n.
125, come sostituito dal comma 2, e' formulato per l'anno 2000  entro
due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 7:
              - Il  testo  dell'art. 2 della legge n. 125/1991, cosi'
          come  modificato  dal  presente  decreto, risulta essere il
          seguente:
              "Art. 2 (Attuazione di azioni positive, finanziamenti).
          -  1.  A  partire dal 1o ottobre ed entro il 30 novembre di
          ogni  anno,  i datori di lavoro pubblici e privai, i centri
          di  formazione  professionale accreditati, le associazioni,
          le   organizzazioni   sindacali  nazionali  e  territoriali
          possono   richiedere   al  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  di essere ammessi al rimborso totale o
          parziale  di  oneri  finanziari  connessi all'attuazione di
          progetti   di   azioni   positive  presentati  in  base  al
          programma-obiettivo di cui all'art. 6, comma 1, lettera c).
              2.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          sentito  il  Comitato di cui all'art. 5, ammette i progetti
          di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo
          stesso   provvedimento,   autorizza   le   relative  spese.
          L'attuazione  dei progetti di cui al comma 1, deve comunque
          avere     inizio    entro    due    mesi    dal    rilascio
          dell'autorizzazione.
              3. (Abrogato).
              4. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro
          con     le     organizzazioni     sindacali    maggiormente
          rappresentative   sul   piano  nazionale  hanno  precedenza
          nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.
              5.   L'accesso   ai  fondi  comunitari  destinati  alla
          realizzazione  di  programmi o progetti di azioni positive,
          ad eccezione di quelli di cui all'art. 3, e' subordinato al
          parere del Comitato di cui all'art. 5.
              6. (Abrogato).
              - Il  testo  dell'art.  6 della legge n. 125/1991, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art.   6   (Compiti   del   Comitato).  -  1.  Per  il
          perseguimento  delle  finalita' di cui all'art. 5, comma 1,
          il Comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare:
                a) formula proposte sulle questioni generali relative
          all'attuazione  degli  obiettivi della parita' e delle pari
          opportunita',  nonche' per lo sviluppo e il perfezionamento
          della  legislazione  vigente  che direttamente incide sulle
          condizioni di lavoro delle donne;
                b) informa  e  sensibilizza l'opinione pubblica sulla
          necessita'  di promuovere le pari opportunita' per le donne
          nella formazione e nella vita lavorativa;
                c) formula   entro  il  31 maggio  di  ogni  anno  un
          programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie
          di  progetti  di  azioni positive che intende promuovere, i
          soggetti  ammessi  per le singole tipologie ed i criteri di
          valutazione.  Il  programma  e'  diffuso  dal Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza sociale mediante pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale;
                d) esprime,  a maggioranza,  parere sul finanziamento
          dei  progetti  di azioni positive ed opera il controllo sui
          progetti  in itinere verificandone la corretta attuazione e
          l'esito finale;
                e) elabora   codici   di   comportamento   diretti  a
          specificare  le  regole di condotta conformi alla parita' e
          ad  individuare  le  manifestazioni  anche  indirette delle
          discriminazioni;
                f) verifica    lo   stato   di   applicazione   della
          legislazione vigente in materia di parita';
                g) propone  soluzioni  alle  controversie collettive,
          anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti
          di  azioni  positive per la rimozione delle discriminazioni
          pregresse  o di situazioni di squilibrio nella posizione di
          uomini  e  donne  in relazione allo stato delle assunzioni,
          della formazione promozione professionale, delle condizioni
          di  lavoro  e  retributive,  stabilendo  eventualmente,  su
          proposta    del   collegio   istruttorio,   l'entita'   del
          cofinanziamento  di  una quota dei costi connessi alla loro
          attuazione;
                h) puo'  richiedere  all'ispettorato  del  lavoro  di
          acquisire  presso  i  luoghi  di  lavoro informazioni sulla
          situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione
          allo  stato delle assunzioni, della formazione e promozione
          professionale;
                i) promuove  una  adeguata  rappresentanza  di  donne
          negli  organismi  pubblici nazionali e locali competenti in
          materia di lavoro e formazione professionale;
                l) redige il rapporto di cui all'art. 10".
              - Per  il  testo  vigente  dell'art.  7  della legge n.
          125/1991, si veda in nota all'art. 3.
              - Il  testo  degli  articoli 1, comma 1, lettera c), 7,
          comma  1, e 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29  (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
              "Art.  1.  -  1.  Le  disposizioni del presente decreto
          disciplinano  l'organizzazione degli uffici e i rapporti di
          lavoro  e  di impiego alle dipendenze delle amministrazioni
          pubbliche,  tenuto conto delle autonomie locali e di quelle
          delle  regioni  e  delle  province  autonome,  nel rispetto
          dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, al fine di:
                a) - b) (omissis);
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane   nelle   pubbliche   amministrazioni,   curando   la
          formazione  e  lo  sviluppo  professionale  dei dipendenti,
          garantendo   pari   opportunita'  alle  lavoratrici  ed  ai
          lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi  rispetto a
          quelle del lavoro privato".
              "Art. 7. - 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono
          parita'   e  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per
          l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro".
              "Art. 61. - 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di
          garantire   pari   opportunita'  tra  uomini  e  donne  per
          l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
                a) riservano     alle     donne,    salva    motivata
          impossibilita',  almeno  un  terzo  dei posti di componente
          delle  commissioni di concorso, fermo restando il principio
          di cui all'art. 36, comma 3, lettera e);
                b) adottano  propri atti regolamentari per assicurare
          pari   opportunita'   di   uomini   e   donne  sul  lavoro,
          conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica;
                c) garantiscono   la   partecipazione  delle  proprie
          dipendenti  ai  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento
          professionale  in rapporto proporzionale alla loro presenza
          nelle   amministrazioni   interessate  ai  corsi  medesimi,
          adottando  modalita'  organizzative  atte  a  favorirne  la
          partecipazione,   consentendo  la  conciliazione  fra  vita
          professionale e vita familiare;
                d) possono  finanziare programmi di azioni positive e
          l'attivita'  dei  Comitati  pari  opportunita'  nell'ambito
          delle proprie disponibilita' di bilancio".
              - L'art.  47  del decreto legislativo n. 29/1993, cosi'
          recita:
              "Art. 47 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
          lavoro). - 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e
          l'attivita'  sindacale  sono  tutelate nelle forme previste
          dalle  disposizioni  della  legge 20 maggio 1970, n. 300, e
          successive modificazioni. Fino a quando non vengano emanate
          norme   di   carattere  generale  sulla  rappresentativita'
          sindacale    che    sostituiscano    o   modifichino   tali
          disposizioni,  le  pubbliche amministrazioni, in attuazione
          dei  criteri  di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della
          legge  23 ottobre  1992,  n. 421, osservano le disposizioni
          seguenti    in    materia   di   rappresentativita'   delle
          organizzazioni  sindacali  ai  fini  dell'attribuzione  dei
          diritti  e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
          e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
              2.   In  ciascuna  amministrazione,  ente  o  struttura
          amministrativa   di  cui  al  comma  8,  le  organizzazioni
          sindacali  che,  in base ai criteri dell'art. 47-bis, siano
          ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
          collettivi,  possono  costituire  rappresentanze  sindacali
          aziendali  ai  sensi  dell'art.  19  e seguenti della legge
          20 maggio  1970,  n.  300. Ad esse spettano, in proporzione
          alla   rappresentativita',   le   garanzie  previste  dagli
          articoli  23,  24 e 30 della medesima legge 20 maggio 1970,
          n.  300,  e  le migliori condizioni derivanti dai contratti
          collettivi nonche' dalla gestione dell'accordo recepito nel
          decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri
          27 ottobre 1994, n. 770, e dai successivi accordi.
              3.   In  ciascuna  amministrazione,  ente  o  struttura
          amministrativa  di  cui  al  comma  8,  ad iniziativa anche
          disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
          viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi
          seguenti,  un  organismo  di  rappresentanza  unitaria  del
          personale  mediante  elezioni  alle  quali  e' garantita la
          partecipazione di tutti i lavoratori.
              4.   Con   appositi   accordi  o  contratti  collettivi
          nazionali,  tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
          sindacali  rappresentative  ai sensi dell'art. 47-bis, sono
          definite  la  composizione dell'organismo di rappresentanza
          unitaria  del  personale  e  le  specifiche modalita' delle
          elezioni,  prevedendo  in  ogni  caso  il  voto segreto, il
          metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
          della  prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
          presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
          criteri dell'art. 47-bis, siano ammesse alle trattative per
          la  sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
          organizzazioni   sindacali,  purche'  siano  costituite  in
          associazione  con  un  proprio  statuto  e  purche' abbiano
          aderito   agli   accordi   o   contratti   collettivi   che
          disciplinano  l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
          Per  la  presentazione delle liste, puo' essere richiesto a
          tutte  le  organizzazioni sindacali promotrici un numero di
          firme  di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
          per  cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
          enti  o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
          e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
              5.  I  medesimi  accordi o contratti collettivi possono
          prevedere  che,  alle  condizioni  di cui al comma 8, siano
          costituite  rappresentanze  unitarie del personale comuni a
          piu'  amministrazioni  o enti di modeste dimensioni ubicati
          nel  medesimo  territorio.  Essi possono altresi' prevedere
          che  siano  costituiti  organismi  di  coordinamento tra le
          rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
          e  enti  con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma
          8.
              6.  I  componenti  della  rappresentanza  unitaria  del
          personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
          sindacali  aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
          300,  e  successive  modificazioni  e  del presente decreto
          legislativo.   Gli   accordi  o  contratti  collettivi  che
          regolano  l'elezione  e  il  funzionamento  dell'organismo,
          stabiliscono   i  criteri  e  le  modalita'  con  cui  sono
          trasferite   ai   componenti  eletti  della  rappresentanza
          unitaria   del   personale   le   garanzie  spettanti  alle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  delle  organizzazioni
          sindacali  di  cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o
          vi aderiscano.
              7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita'
          con  le  quali  la  rappresentanza  unitaria  del personale
          esercita  in  via  esclusiva i diritti di informazione e di
          partecipazione  riconosciuti  alle rappresentanze sindacali
          aziendali  dall'art.  10  e  successive  modificazioni o da
          altre  disposizioni  della  legge  e  della  contrattazione
          collettiva.  Essi  possono  altresi' prevedere che, ai fini
          dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa,
          la  rappresentanza  unitaria del personale sia integrata da
          rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali firmatarie
          del contratto collettivo nazionale del comparto.
              8.  Salvo  che i contratti collettivi non prevedano, in
          relazione   alle   caratteristiche  del  comparto,  diversi
          criteri  dimensionali,  gli organismi di cui ai commi 2 e 3
          del  presente  articolo  possono  essere  costituiti,  alle
          condizioni  previste  dai  commi  precedenti,  in  ciascuna
          amministrazione   o   ente   che   occupi   oltre  quindici
          dipendenti.   Nel   caso  di  amministrazioni  o  enti  con
          pluralita'  di sedi o strutture periferiche, possono essere
          costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
          siano  considerate  livelli  decentrati  di  contrattazione
          collettiva dai contratti collettivi nazionali.
              9.  Fermo  restando  quanto previsto dal comma 2 per la
          costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
          dell'art.  19  della  legge  20 maggio  1970,  n.  300,  la
          rappresentanza  dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o
          strutture  amministrative  e' disciplinata, in coerenza con
          la  natura  delle  loro funzioni, dagli accordi o contratti
          collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
              10.   Alle   figure  professionali  per  le  quali  nel
          contratto   collettivo   del   comparto  sia  prevista  una
          disciplina  distinta  ai  sensi dell'art. 45, comma 3, deve
          essere  garantita  una adeguata presenza negli organismi di
          rappresentanza   unitaria  del  personale,  anche  mediante
          l'istituzione,    tenuto   conto   della   loro   incidenza
          quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
          specifici collegi elettorali.
              11.  Per  quanto  riguarda  i  diritti e le prerogative
          sindacali  delle  organizzazioni  sindacali delle minoranze
          linguistiche,  nell'ambito  della  provincia  di  Bolzano e
          della  regione  Valle  d'Aosta,  si applica quanto previsto
          dall'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          6 gennaio   1978,   n.   58,   e  dal  decreto  legislativo
          28 dicembre 1989, n. 430".
              - Per  il testo dell'art. 5 della legge n. 125/1991, si
          veda in note all'art. 3.
              - L'art.  1,  comma  2,  lettera  d),  della  legge  n.
          125/1991, cosi' recita:
              "2.  Le  azioni  positive  di  cui  al comma 1 hanno in
          particolare lo scopo di:
                da a) a c) (omissis);
                d) promuovere      l'inserimento      delle     donne
          nell'attivita', nei settori professionali e nei livelli nei
          quali  esse  sono  sottorappresentate  e in particolare nei
          settori   tecnologicamente   avanzati   ed  ai  livelli  di
          responsabilita'".
              - Il  comma  6  dell'art.  6 del decreto legislativo n.
          29/1993, e' il seguente:
              "6.  Le  amministrazioni  pubbliche  che non provvedono
          agli  adempimenti  di  cui  al presente articolo e a quelli
          previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale,
          compreso quello appartenente alle categorie protette".