Art. 9
Fondo per l'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita'

  1.   E'  istituito  il  Fondo  nazionale  per  le  attivita'  delle
consigliere e dei consiglieri di parita', alimentato dalle risorse di
cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999,
n.  144.  Il  Fondo  e' destinato a finanziare le spese relative alle
attivita'  della consigliera o del consigliere nazionale di parita' e
delle  consigliere  o  dei  consiglieri  regionali  e  provinciali di
parita',  ai  compensi  degli esperti eventualmente nominati ai sensi
dell'articolo  4,  comma  4, nonche' le spese relative alle azioni in
giudizio promosse o sostenute ai sensi dell'articolo 4 della legge 10
aprile  1991,  n.  125,  come  sostituito  dal  presente  decreto. E'
altresi'  destinato  a  finanziare  le spese relative al pagamento di
compensi  per  indennita',  rimborsi  e  remunerazione  dei  permessi
spettanti  alle  consigliere  ed  ai  consiglieri di parita', nonche'
quelle  per  il  funzionamento  e  le  attivita'  della  rete  di cui
all'articolo  4 e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni
di  cui  all'articolo  5,  comma  3,  diversi  da  quelli relativi al
personale.  Le  regioni  e  le  province possono integrare le risorse
provenienti dal Fondo con risorse proprie.
  2.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  per le pari opportunita', sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  le  risorse  del  Fondo  vengono annualmente
ripartite  tra  le  diverse  destinazioni,  sulla  base  dei seguenti
criteri:
    a) una quota pari al 30% e' riservata all'ufficio del consigliere
nazionale  di  parita' ed e' destinata a finanziare, oltre alle spese
relative  alle  attivita'  ed  ai  compensi  dello  stesso,  le spese
relative  al  funzionamento  ed  ai programmi di attivita' della rete
delle consigliere e dei consiglieri di parita' di cui all'articolo 4;
    b)  la  restante  quota del 70% e' destinata alle regioni e viene
suddivisa  tra  le  stesse  sulla  base  di  una  proposta di riparto
elaborata dalla commissione interministeriale di cui al comma 4.
  3. La ripartizione delle risorse deve comunque essere effettuata in
base  a  parametri  oggettivi,  che  tengono  conto  del  numero  dei
consiglieri   provinciali   e   di   indicatori   che  considerano  i
differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali,
nonche'  in  base  alla  capacita' di spesa dimostrata negli esercizi
finanziari precedenti.
  4.  Presso  il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita  la commissione interministeriale per la gestione del Fondo
di cui al comma 1. La commissione e' composta dalla consigliera o dal
consigliere  nazionale di parita' o da un delegato scelto all'interno
della  rete  di  cui  all'articolo 4, dal vicepresidente del Comitato
nazionale  di  cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125,
da  un  rappresentante  della  direzione  generale  del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza sociale preposta all'amministrazione del
Fondo  per  l'occupazione, da tre rappresentanti del Dipartimento per
le  pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
un  rappresentante  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da un rappresentante del Dipartimento della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
nonche'  da  tre  rappresentanti  della  Conferenza  unificata di cui
all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa
provvede  alla  proposta  di  riparto  tra  le regioni della quota di
risorse  del  Fondo  ad  esse assegnata, nonche' all'approvazione dei
progetti   e   dei  programmi  della  rete  di  cui  all'articolo  4.
L'attivita'  della commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
  5.  Per  la  gestione  del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in
quanto   compatibili,   le   norme  che  disciplinano  il  Fondo  per
l'occupazione.
 
          Note all'art. 9:
              - Per  il  testo della lettera d), comma 1 dell'art. 47
          della legge n. 144/1999, si veda in nota alle premesse.
              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
          281/1997, si veda in nota all'art. 5.
              - Per  il testo dell'art. 5 della legge n. 125/1991, si
          veda in note all'art. 3.