Art. 4. 
  1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 3 e  la
documentazione a corredo, entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  ne
controlla la regolarita', invitando l'interessato ad integrare, entro
il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla  data  di
comunicazione del predetto invito, la dichiarazione  stessa  con  gli
elementi e con la  documentazione  eventualmente  mancanti;  inoltre,
entro sessanta giorni  dal  ricevimento  della  dichiarazione  ovvero
degli elementi e della documentazione mancanti,  determina  l'importo
complessivo del  credito  spettante  e,  nel  caso  di  richiesta  di
rimborso, emette apposito titolo per il  pagamento  di  tale  importo
secondo le norme vigenti in materia di contabilita' di Stato. In caso
di  emissione  tardiva  del  titolo  di  pagamento  sono  dovuti  gli
interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile calcolati
sul citato importo dalla scadenza del predetto  termine  di  sessanta
giorni alla data di emissione del titolo stesso. Qualora non vi siano
i presupposti per il riconoscimento del  credito,  l'ufficio  ne  da'
comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento  di
diniego ed agli altri uffici interessati secondo le disposizioni  del
decreto di cui all'articolo 7. Con lo stesso decreto  sono  stabilite
le  modalita'  di  controllo  circa  la  veridicita'  della  predetta
dichiarazione. 
  2.  Decorsi  i  sessanta   giorni   dal   ricevimento,   da   parte
dell'ufficio, della  dichiarazione  ovvero  degli  elementi  mancanti
senza che al  soggetto  sia  stato  notificato  il  provvedimento  di
diniego di cui al comma  1,  l'istanza  si  considera  accolta  e  il
medesimo  puo'  utilizzare  l'importo  del   credito   spettante   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta. In  tali  casi
l'ufficio competente  puo'  annullare,  con  provvedimento  motivato,
l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove  cio'  sia
possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi  entro  un  termine
prefissatogli dall'ufficio stesso. 
  3. Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari  tenuti  alla
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  compresa   quella
unificata, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare
in cui e' sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per
la  fruizione  dell'eventuale  eccedenza  presentano   richiesta   di
rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno. 
  4. Nel caso di esercenti nazionali, nonche' di esercenti comunitari
tenuti alla presentazione della dichiarazione dei  redditi,  compresa
quella unificata, l'ufficio comunica agli uffici interessati  di  cui
al comma 1, i dati relativi al beneficiario, l'entita' e la modalita'
del rimborso. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art.  1284  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
              "Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio  degli
          interessi legali e' del cinque  per  cento  in  ragione  di
          anno. 
              Allo  stesso  saggio   si   computano   gli   interessi
          convenzionali, se le parti  non  ne  hanno  determinato  la
          misura. 
              Gli  interessi  superiori  alla  misura  legale  devono
          essere determinati per  iscritto:  altrimenti  sono  dovuti
          nella misura legale". 
              - Per il testo dell'art. 17 del decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, vedasi note alle premesse.