Art. 10
             Tutela dell'affidamento e della buona fede.
                       Errori del contribuente

  1.  I  rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono
improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
  2.  Non  sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al
contribuente,  qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute
in  atti  dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente
modificate   dall'amministrazione   medesima,   o   qualora   il  suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente
conseguenti  a  ritardi,  omissioni  od  errori  dell'amministrazione
stessa.
  3.  Le  sanzioni  non  sono  comunque irrogate quando la violazione
dipende  da  obiettive  condizioni  di  incertezza  sulla  portata  e
sull'ambito  di  applicazione  della  norma  tributaria  o  quando si
traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
Le  violazioni  di  disposizioni di rilievo esclusivamente tributario
non possono essere causa di nullita' del contratto.