Art. 11 
                     Interpello del contribuente 
 
  1.   Ciascun   contribuente    puo'    inoltrare    per    iscritto
all'amministrazione  finanziaria,  che  risponde   entro   centoventi
giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti
l'applicazione  delle  disposizioni  tributarie  a  casi  concreti  e
personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza  sulla
corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La  presentazione
dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla  disciplina
tributaria. 
  2.  La  risposta  dell'amministrazione   finanziaria,   scritta   e
motivata, vincola con esclusivo riferimento  alla  questione  oggetto
dell'istanza di interpello, e limitatamente al  richiedente.  Qualora
essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1,
si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o  il
comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi  atto,  anche  a
contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato  in  difformita'  dalla
risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, e' nullo. 
  3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello,
non possono essere irrogate sanzioni nei confronti  del  contribuente
che non  abbia  ricevuto  risposta  dall'amministrazione  finanziaria
entro il termine di cui al comma 1. 
  4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da  un  numero
elevato di contribuenti concerna  la  stessa  questione  o  questioni
analoghe fra  loro,  l'amministrazione  finanziaria  puo'  rispondere
collettivamente,  attraverso  una   circolare   o   una   risoluzione
tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2. 
  5. Con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie  di  loro
competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le  modalita'
di esercizio dell'interpello e  dell'obbligo  di  risposta  da  parte
dell'amministrazione finanziaria. 
  6. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  21  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della  amministrazione
finanziaria da parte dei contribuenti. 
 
          Note all'art. 11:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si rinvia alle note all'art. 8.
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  21,  della  legge
          30 dicembre   1991,   n.  413,  recante  "Disposizioni  per
          ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
          e  potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
          la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle
          imprese,  nonche'  per  riformare  il  contenzioso e per la
          definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;
          delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
          amnistia  per  reati  tributari;  istituzioni dei centri di
          assistenza  fiscale  e del conto fiscale", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  supplemento  ordinario - n. 305 del
          31 dicembre 1991:
              "Art.  21. - 1.  E'  istituito, alle dirette dipendenze
          del  Ministro  delle  finanze,  il  comitato consultivo per
          l'applicazione delle norme antielusive, cui e' demandato il
          compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.
              2.    La    richiesta   di   parere   deve   riguardare
          l'applicazione,   ai   casi   concreti   rappresentati  dal
          contribuente,  delle  disposizioni contenute negli articoli
          37,  comma  terzo e 37-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni.   La richiesta   di   parere  puo'  altresi'
          riguardare,  ai  fini dell'applicazione dell'art. 74, comma
          2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive modificazioni, la qualificazione di
          determinate  spese,  sostenute dal contribuente, tra quelle
          di  pubblicita'  e  di  propaganda  ovvero  tra  quelle  di
          rappresentanza.
              3.   Il   parere   reso   dal   comitato  ha  efficacia
          esclusivamente   ai   fini   e   nell'ambito  del  rapporto
          tributario.  Nella eventuale fase contenziosa l'onere della
          prova  viene  posto  a  carico  della  parte  che non si e'
          uniformata al parere del comitato.
              4.  Il  comitato  consultivo  per  l'applicazione delle
          norme  antielusive, nominato con decreto del Ministro delle
          finanze, e' composto dai seguenti membri:
                a) i  direttori  generali  della  direzione  generale
          delle  imposte  dirette  e  della  direzione generale delle
          tasse  e  imposte  indirette  sugli  affari  e il direttore
          dell'ufficio  centrale  per gli studi di diritto tributario
          comparato e per le relazioni internazionali;
                b) il comandante generale della Guardia di finanza;
                c) il direttore del servizio centrale degli ispettori
          tributari;
                d)   il   direttore  dell'ufficio  del  coordinamento
          legislativo;
                e) due   componenti  del  Consiglio  superiore  delle
          finanze,  non appartenenti all'amministrazione finanziaria,
          designati dal Consiglio stesso;
                f) tre  esperti  in  materia tributaria designati dal
          Ministro delle finanze.
              5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da
          funzionari,  di grado non inferiore a primo dirigente, e da
          ufficiali  superiori;  possono  altresi' farsi assistere da
          personale   delle   qualifiche   e   grado   indicati   che
          partecipano,  in  tal  caso,  alle  sedute senza diritto di
          voto.  Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori
          attribuiti agli uffici finanziari.
              6.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          di  concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art.
          17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, sono stabiliti
          l'organizzazione  interna,  il funzionamento e le dotazioni
          finanziarie del comitato.
              7.  Il presidente del comitato e' nominato dal Ministro
          delle  finanze,  con  proprio  decreto,  tra  i  membri del
          comitato stesso.
              8.   Le  indennita'  da  corrispondere  ai  membri  del
          comitato  non  appartenenti all'amministrazione finanziaria
          verranno  stabilite  ogni triennio con decreto del Ministro
          delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
              9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un
          contratto,  di  una  convenzione o di un atto che possa dar
          luogo  all'applicazione  delle  disposizioni richiamate nel
          comma   2,   puo'  richiedere  il  preventivo  parere  alla
          competente  direzione  generale del Ministero delle finanze
          fornendole  tutti  gli  elementi  conoscitivi utili ai fini
          della  corretta qualificazione tributaria della fattispecie
          prospettata.
              10.   In  caso  di  mancata  risposta  da  parte  della
          direzione   generale,   trascorsi   sessanta  giorni  dalla
          richiesta  del  contribuente,  ovvero qualora alla risposta
          fornita  il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso
          potra'  richiedere  il  parere  in  ordine alla fattispecie
          medesima  al  comitato  consultivo per l'applicazione delle
          norme   antielusive.   La mancata  risposta  da  parte  del
          comitato  consultivo  entro sessanta giorni dalla richiesta
          del  contribuente,  e dopo ulteriori sessanta giorni da una
          formale  diffida  ad  adempiere  da  parte del contribuente
          stesso, equivale a silenzio-assenso.
              11.   Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabiliti i termini e le modalita' da osservare per l'invio
          delle   richieste   di  parere  alla  competente  direzione
          generale  e  per  la  comunicazione  dei  pareri  stessi al
          contribuente.
              12.  All'onere  derivante  dal comma 8, stimato in lire
          150  milioni  annui, si provvede mediante utilizzo di quota
          parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge".