Art. 12 
 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali 
 
  1. Tutti gli accessi, ispezioni  e  verifiche  fiscali  nei  locali
destinati  all'esercizio  di  attivita'   commerciali,   industriali,
agricole, artistiche o professionali sono effettuati  sulla  base  di
esigenze effettive  di  indagine  e  controllo  sul  luogo.  Essi  si
svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati,
durante  l'orario  ordinario  di  esercizio  delle  attivita'  e  con
modalita'  tali  da  arrecare  la  minore  turbativa  possibile  allo
svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali
o professionali del contribuente. 
  2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di
essere  informato  delle  ragioni  che   l'abbiano   giustificata   e
dell'oggetto che la riguarda, della facolta' di farsi assistere da un
professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia
tributaria,  nonche'  dei  diritti  e  degli   obblighi   che   vanno
riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. 
  3.  Su  richiesta   del   contribuente,   l'esame   dei   documenti
amministrativi e contabili puo' essere  effettuato  nell'ufficio  dei
verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. 
  4.  Delle  osservazioni  e  dei  rilievi  del  contribuente  e  del
professionista, che eventualmente lo assista,  deve  darsi  atto  nel
processo verbale delle operazioni di verifica. 
  5.   La   permanenza   degli   operatori    civili    o    militari
dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso  la  sede
del contribuente, non  puo'  superare  i  trenta  giorni  lavorativi,
prorogabili per ulteriori  trenta  giorni  nei  casi  di  particolare
complessita'  dell'indagine  individuati  e  motivati  dal  dirigente
dell'ufficio.  Gli  operatori  possono  ritornare  nella   sede   del
contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le  osservazioni  e
le  richieste  eventualmente  presentate  dal  contribuente  dopo  la
conclusione delle  operazioni  di  verifica  ovvero,  previo  assenso
motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. 
  6. Il contribuente, nel caso ritenga che i  verificatori  procedano
con modalita' non conformi  alla  legge,  puo'  rivolgersi  anche  al
Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13. 
  7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e
contribuente, dopo il rilascio della copia del  processo  verbale  di
chiusura delle operazioni da parte  degli  organi  di  controllo,  il
contribuente puo' comunicare entro  sessanta  giorni  osservazioni  e
richieste che sono valutate  dagli  uffici  impositori.  L'avviso  di
accertamento  non  puo'  essere  emanato  prima  della  scadenza  del
predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.