Art. 13 
                      Garante del contribuente 
 
  1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione  delle
entrate  delle  province  autonome  e'  istituito  il   Garante   del
contribuente. 
  2. Il Garante del contribuente, operante  in  piena  autonomia,  e'
organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati  dal
presidente della  commissione  tributaria  regionale  o  sua  sezione
distaccata  nella  cui  circoscrizione  e'  compresa   la   direzione
regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie: 
a) magistrati,  professori  universitari  di  materie  giuridiche  ed
   economiche, notai, sia a riposo sia in attivita' di servizio; 
b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali  e
   superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno  due  anni,
   scelti in una terna  formata,  per  ciascuna  direzione  regionale
   delle  entrate,  rispettivamente,  per  i  primi,  dal   direttore
   generale del Dipartimento delle entrate  e,  per  i  secondi,  dal
   Comandante generale della Guardia di finanza; 
c) avvocati,  dottori   commercialisti   e   ragionieri   collegiati,
   pensionati, scelti in una terna formata,  per  ciascuna  direzione
   regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. 
  3. L'incarico  di  cui  al  comma  2  ha  durata  triennale  ed  e'
rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte
dal componente scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera
a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno  nell'ambito
delle categorie di cui alla lettera b) e  l'altro  nell'ambito  delle
categorie di cui alla lettera c) del comma 2. 
  4. Con decreto del  Ministro  delle  finanze  sono  determinati  il
compenso ed i  rimborsi  spettanti  ai  componenti  del  Garante  del
contribuente. 
  5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al  Garante
del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate
presso le quali lo stesso e' istituito. 
  6. Il Garante del contribuente, anche sulla  base  di  segnalazioni
inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto
interessato che  lamenti  disfunzioni,  irregolarita',  scorrettezze,
prassi amministrative  anomale  o  irragionevoli  o  qualunque  altro
comportamento suscettibile di incrinare il rapporto  di  fiducia  tra
cittadini  e  amministrazione  finanziaria,  rivolge   richieste   di
documenti o chiarimenti agli uffici competenti,  i  quali  rispondono
entro  trenta  giorni,  e  attiva  le  procedure  di  autotutela  nei
confronti di atti amministrativi di  accertamento  o  di  riscossione
notificati al contribuente.  Il  Garante  del  contribuente  comunica
l'esito   dell'attivita'   svolta   alla   direzione   regionale    o
compartimentale o  al  comando  di  zona  della  Guardia  di  finanza
competente nonche' agli organi di  controllo,  informandone  l'autore
della segnalazione. 
  7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti
degli uffici ai fini della tutela del contribuente e  della  migliore
organizzazione dei servizi. 
  8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici
finanziari  e  di  controllare  la  funzionalita'  dei   servizi   di
assistenza e di informazione  al  contribuente  nonche'  l'agibilita'
degli spazi aperti al pubblico. 
  9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al  rispetto  di
quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge. 
  10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei
termini previsti per il rimborso d'imposta. 
  11. Il Garante del contribuente individua  i  casi  di  particolare
rilevanza in cui le disposizioni in  vigore  ovvero  i  comportamenti
dell'amministrazione determinano un pregiudizio  dei  contribuenti  o
conseguenze  negative  nei  loro  rapporti   con   l'amministrazione,
segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante
di zona della Guardia di finanza competente  e  all'ufficio  centrale
per l'informazione del contribuente, al fine di  un  eventuale  avvio
del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze  i
casi in cui possono essere  esercitati  i  poteri  di  rimessione  in
termini previsti dall'articolo 9. 
  12.  Ogni  sei  mesi  il  Garante  del  contribuente  presenta  una
relazione  sull'attivita'  svolta  al   Ministro   delle   finanze,al
direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle
dogane e del territorio nonche' al comandante di zona  della  Guardia
di  finanza,  individuando  gli  aspetti  critici  piu'  rilevanti  e
prospettando le relative soluzioni. 
  13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del  Garante  del
contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura
delle questioni segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito
delle segnalazioni del Garante stesso.