Art. 14 
                     Contribuenti non residenti 
 
  1.  Al  contribuente  residente  all'estero  sono   assicurate   le
informazioni  sulle  modalita'  di  applicazione  delle  imposte,  la
utilizzazione   di   moduli   semplificati    nonche'    agevolazioni
relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalita' di
presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte. 
  2. Con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie  di  loro
competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione  del  presente
articolo. 
 
          Nota all'art. 14:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si rinvia alle note all'art. 8.