Art. 15
              Codice di comportamento per il personale
                  addetto alle verifiche tributarie

  1.  Il  Ministro  delle  finanze,  sentiti i direttori generali del
Ministero  delle  finanze  ed il Comandante generale della Guardia di
finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attivita' del
personale    addetto   alle   verifiche   tributarie,   aggiornandolo
eventualmente  anche  in  base  alle  segnalazioni  delle disfunzioni
operate annualmente dal Garante del contribuente.