Art. 16 
                       Coordinamento normativo 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  previo  parere
delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'   decreti
legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie
vigenti strettamente  necessarie  a  garantirne  la  coerenza  con  i
principi desumibili dalle disposizioni della presente legge. 
  2. Entro il termine di cui  al  comma  1  il  Governo  provvede  ad
abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.